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Bonus rioccupazione, assunzioni entro il 31 ottobre

 

Scade il 31 ottobre il termine previsto dalla norma per poter stipulare i contratti di rioccupazione introdotti dall’articolo 41 del Dl 73/2021. Il contratto prevede un esonero dai contributi a carico del datore di lavoro fino a 500 euro al mese, per un periodo di sei mesi, esclusi i premi Inail.

 

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro, esclusi quelli del settore agricolo, del lavoro domestico e le imprese del settore finanziario, che abbiano effettuato nuove assunzioni con il contratto di rioccupazione fra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021.

 

Il contratto si rivolge ai lavoratori disoccupati ex articolo 19 del Dlgs 150/2015, indipendentemente dal fatto che siano percettori o meno di un sussidio. È essenziale stipulare – in accordo con il lavoratore – un progetto individuale di inserimento, per garantire l’adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo. Il programma dura sei mesi. Alla fine, le parti sono libere di recedere dal contratto, esercitando la previsione dell’articolo 2118 del Codice civile. In quest’ultimo caso, il recesso datoriale comporterà il recupero del beneficio contributivo fruito.

 

Un aspetto da verificare per accedere all’esonero è l’assenza, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella stessa unità produttiva: con riferimento ai primi, non bloccano il riconoscimento dell’esonero gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto. Inoltre, per non essere chiamati a restituire il beneficio, il datore di lavoro si deve impegnare a non effettuare licenziamenti nei sei mesi successivi alla fine del periodo agevolato, sia nei confronti dello stesso lavoratore, sia di altri dipendenti di pari livello e categoria, in forza nella stessa unità produttiva. È richiesto inoltre il rispetto dei principi generali per fruire dei bonus sulle assunzioni, individuati dall’articolo 31 del Dlgs 150/2015, con alcune eccezioni. L’esonero spetta anche se le assunzioni incentivate avvengono in attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.

 

Per i rapporti part-time il beneficio fruibile non può superare la soglia autorizzata, anche laddove – nel corso del contratto – si realizzino variazioni in aumento dell’orario di lavoro ovvero la trasformazione a tempo pieno. Viceversa, se l’orario part-time viene diminuito o il rapporto è trasformato da tempo pieno in part-time, sarà il datore a dover riparametrare l’esonero.

 

La fruizione effettiva dell’incentivo avviene tramite il conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti dello sgravio contributivo oggetto di esonero.

Per chiedere l’esonero contributivo legato al contratto di rioccupazione, il datore di lavoro deve presentare una domanda all’Inps. L’autorizzazione è condizionata anche al rispetto dei limiti sugli aiuti di Stato.

 

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