La libera circolazione tra il Regno Unito e l’Unione Europa si è conclusa il 31 dicembre 2020: dal 1° gennaio 2021 i cambiamenti riguardano tutti i cittadini stranieri (italiani inclusi) che intendano vivere, studiare, lavorare in UK e, specularmente, i cittadini britannici che intendono fare ingresso in Italia.
Eu Settlement Scheme: Applicabile ai cittadini dell’UE, del SEE e della Svizzera, così come ai cittadini stranieri con un familiare cittadino dell’UE, del SEE o della Svizzera, che si siano stabiliti nel Paese prima del 31 dicembre 2020 e che desiderano continuare a risiedervi, l’EU Settlement scheme prevede l’invio di una richiesta telematica entro il 30 giugno 2021 (fornendo prova della propria identità, della residenza continuativa in UK e di non avere precedenti penali) per continuare a beneficiare di tutti i diritti di cui si godeva prima della Brexit: lavorare, studiare, vivere, entrare e uscire liberamente da UK. A seconda del periodo di soggiorno nel Regno Unito al 31.12.2020 superiore o inferiore a 5 anni, verrà rispettivamente assegnato il “settled status” ovvero il“pre-settled status” .
Ingresso nel Regno Unito per turismo/ business: Dal 1° gennaio 2021 i cittadini stranieri che si recano in UK per motivi di turismo, per determinate attività di business (ad es.: partecipazione a meetings, conferenze, fiere, negoziare contratti, training/formazione/assistenza sul lavoro presso consociata locale), brevi corsi di studio, ricerca o programmi di scambio accademici, ragioni mediche, per soggiorni pari o inferiori a 6 mesi, potranno fare ingresso con lo status di Standard Visitor. I cittadini italiani, ad esempio, non avranno necessità di ottenere un visto, ma potranno entrare in UK con passaporto valido almeno 6 mesi. In modalità Standard Visitor non è consentito: svolgere attività lavorativa retribuita o non retribuita per una società locale o come lavoratore autonomo; vivere nel territorio per lunghi periodi di tempo; frequentare un corso di studi che abbia una durata superiore ai 6 mesi; sposarsi o registrare un’unione civile. Per coloro che prevedono di visitare regolarmente il Regno Unito è possibile fare richiesta del “Long-Term Standard Visitor Visa” con validità di 2, 5 o 10 anni a discrezione delle autorità. Ogni ingresso consente una permanenza massima di 6 mesi.
Lavorare nel Regno Unito: Fatta eccezione per le attività concesse dallo status di “visitor”, i cittadini stranieri che intendano svolgere attività lavorativa nel Regno Unito devono richiedere un permesso di lavoro. Il nuovo sistema a punti in vigore dal 1° gennaio 2021 annovera tra le principali categorie lo Skilled Worker Visa e l’Intra-Company Transfer Visa. Le aziende del Regno Unito che intendono accogliere lavoratori stranieri, dovranno essere in possesso di una licenza di sponsorship per accreditarsi presso le autorità locali e poter agire da sponsor per la richiesta di visto in favore della risorsa interessata. La richiesta di sponsor license dovrà essere presentata online tramite il sistema SMS (Sponsorship Management System). Ottenuta la licenza (generalmente con validità di 4 anni), il datore di lavoro locale dovrà, una volta identificato il ruolo che andrà a ricoprire la risorsa, procedere con la richiesta di apposito certificato di sponsorship (CoS). L’interessato avrà poi 3 mesi di tempo per procedere con la richiesta del visto dalla data di emissione del CoS.
I Lavoratori “Frontalieri”: Il “Frontier Worker scheme” consente ai cittadini stranieri di lavorare in UK anche se residenti altrove. Tra i criteri di eleggibilità: (i) essere cittadini dell’UE, Svizzera, Norvegia, Islanda o Liechtenstein; (ii) non essere residenti primariamente in UK (inteso come presenza sul territorio per meno di 180 giorni in 12 mesi); (iii) aver lavorato in UK al 31 dicembre 2020; (iv) aver continuato a svolgere attività lavorativa nel Paese almeno una volta ogni 12 mesi dal primo ingresso per motivi di lavoro. Tali lavoratori “frontalieri” potranno fare ingresso nel Regno Unito entro il 30 giugno 2021 senza alcun adempimento. Dal 1° luglio sarà invece necessario richiedere uno specifico permesso di lavoro.
Come ottenere lo Skilled worker visa: Per ottenere un visto in base alla nuova Skilled workers route sarà necessario “guadagnare” 70 punti. I primi 50 vengono immediatamente attribuiti al rispetto di tre requisiti minimi obbligatori:
Gli ulteriori 20 punti saranno ottenuti attraverso la combinazione di un serie di elementi, in particolare quello salariale: la retribuzione del candidato dovrà essere almeno pari al maggiore tra £25.600 e la retribuzione minima annuale prevista per la specifica posizione (che andrà individuata sulla base della classificazione nel sistema britannico SOC – la lista completa è reperibile sul sito governativo – www.gov.uk), il cd. going rate. Il rispetto del requisito retributivo consente di conseguire immediatamente i restanti 20 punti. Qualora non fosse rispettato pienamente il requisito retributivo, sarà possibile corrispondere al candidato un valore tra il 70% e il 90% del going rate per il ruolo che si andrà a ricoprire, purché la retribuzione sia di almeno £20.480 l’anno e si soddisfi uno dei seguenti criteri, funzionali all’ottenimento di complessivi 20 punti, e in particolare:
Qualora approvato, lo Skilled Worker Visa potrà avere una validità fino a 5 anni rinnovabile finchè sussistono i requisiti di eleggibilità. Dopo 5 anni sarà inoltre possibile fare richiesta di “status permanente” in UK.
Intra-Company Transfer Visa (ICT): Il visto ICT applica ai dipendenti delle società straniere distaccati presso una consociata/branch UK del Gruppo per lunghi periodi o per visite di breve durata ma frequenti. L’interessato dovrà:
Se approvato, l’Intra-Company Visa potrà avere una validità massima di 5 anni (o di 9 anni con retribuzione superiore a £73.900).
Intra-Company Graduate Trainee Visa: Nella categoria ICT rientra anche il visto per “training” cioè le assegnazioni in UK nell’ambito di programmi per giovani laureati/talenti che intendano sviluppare un ruolo manageriale o ad elevata specializzazione. Requisito principale del richiedente visto sarà quello di aver lavorato per la società estera per almeno 3 mesi prima della data di richiesta del visto. Anche in questo caso è prevista una soglia retributiva minima da rispettare pari a £23.000.
Cittadini del Regno Unito in Italia: A partire dal 1° gennaio 2021, i cittadini del Regno Unito sono considerati cittadini extracomunitari a tutti i gli effetti e dunque soggetti alle disposizioni previste dal Testo Unico Immigrazione (D.lgs.25 luglio 1998, n.286 e successive modifiche). Pertanto, per qualsiasi soggiorno superiore a 90 giorni (nell’arco di 180) e/o per poter svolgere attività lavorativa in Italia, un cittadino britannico residente all’estero, dovrà richiedere preventivamente un’autorizzazione al lavoro (nullaosta) e ottenere un visto di lavoro presso l’ambasciata italiana del Paese (estero) di residenza, cui poi farà seguito un permesso di soggiorno a conclusione del processo migratorio in Italia. Per i cittadini britannici che risultano invece residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020, come da recenti indicazioni del Ministero dell’Interno (vademecum del 31 dicembre 2020), sono previste delle tutele specifiche per continuare a risiedere e lavorare in Italia senza restrizioni: i cittadini britannici sono tenuti a produrre prova del loro status di residenza in Italia (attraverso attestazione di iscrizione anagrafica antecedente il 31.12.2020) al fine di poter richiedere, presso la questura, il documento in formato digitale (carta di soggiorno/carta di soggiorno permanente) sulla base di quanto previsto dall’art. 18, comma 4, dell’Accordo di recesso tra Regno Unito ed Unione Europea. Il documento di soggiorno elettronico potrà avere una validità di 5 anni (carta di soggiorno) ovvero 10 anni (“carta di soggiorno permanente”) in caso di soggiorno legale e ininterrotto in Italia per almeno 5 anni, compresi i periodi che precedono o seguono il 31 dicembre 2020. Al fine di agevolare gli adempimenti connessi al rilascio del documento digitale, sono state attivate dalle questure competenti delle procedure dedicate, a titolo esemplificativo: