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Tablet, laptop e pc all’ingrosso, si applica il reverse charge

 

Il reverse charge si applica alle cessioni di tablet, laptop e Pc, che precedono il commercio al dettaglio, anche nel caso in cui il cessionario non rivenda i beni acquistati e li utilizzi come beni strumentali.

 

L’articolo 17, comma 6, lettera c) del Dpr 633/72 dispone l’applicazione del reverse charge «alle cessioni di console da gioco, tablet pc e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale». Pertanto, per le cessioni dei prodotti informatici da gioco, tablet, pc e laptop, il meccanismo dell’inversione contabile si applica nelle sole fasi di commercializzazione che precedono la vendita al dettaglio.

 

Nella fase del commercio al dettaglio, l’attività di commercializzazione di tali prodotti è caratterizzata da una frequenza tale da rendere eccessivamente onerosa l’applicazione del reverse charge in ragione della qualità di soggetto passivo del cessionario-cliente. Operativamente, i cedenti, non al dettaglio, dei beni in questione emettono fattura senza addebito d’imposta, richiamando l’articolo 17, comma 6, lettera c), spostando in capo al cessionario – soggetto passivo – l’obbligo di integrare il documento ricevuto applicando l’imposta e di annotarlo sia nel registro delle fatture emesse sia in quello degli acquisti.

 

In definitiva, il cessionario che non intende rivendere il bene acquistato dal grossista non è qualificabile come utilizzatore finale e l’acquisto continua a esser considerato come effettuato in una fase distributiva che precede il dettaglio e, pertanto, assoggettato a inversione contabile.

 

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