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Brexit, senza dazi le merci spedite a cavallo del periodo di transizione

 

Regimi facilitati per le merci viaggianti a cavallo del periodo di recesso, con abbattimento dei dazi e snellimento dei processi doganali di appuramento dei regimi.

 

Con la prova del trasporto iniziato prima dell’uscita di UK dall’Ue, a determinate condizioni le merci possono ancora considerarsi vincolate ad un regime libero, senza formalità doganali.

 

Quando le merci si presenteranno in dogana, la persona interessata deve dimostrare:

  • che gli spostamenti sono iniziati prima della fine del periodo di transizione e si sono conclusi successivamente;
  • che le merci hanno la posizione doganale di merci unionali.

 

A tal fine, la prova dell’inizio dello spostamento deve essere fornita con documento di trasporto o qualsiasi altro documento che indichi la data in cui è iniziato lo spostamento, includendovi la parte dell’attraversamento della frontiera. Nella maggior parte dei casi si tratta della data in cui il vettore ha preso in consegna le merci per il trasporto; oppure della data in cui le merci sono prese in consegna da uno spedizioniere che si assume la responsabilità delle merci e che successivamente incarica un vettore. Sono d’esempio, tra gli altri, le Cmr, la lettera di vettura Cim, la polizza di carico, la polizza di carico multimodale o la lettera di vettura aerea.

 

Ovviamente, quanto precede potrebbe suggerire la necessità di cogliere la chance di un transfer anticipato, almeno in partenza, di beni dall’Ue a UK, soprattutto nell’ipotesi di no deal e dunque per evitare i dazi a destino. Viceversa, per la stessa Commissione Ue, «se, all’arrivo alla frontiera tra l’Unione e il Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione, l’operatore economico non è in grado di fornire le rispettive prove, le merci saranno trattate come merci di paesi terzi», vale a dire quando le merci saranno immesse in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione dovranno essere pagate le rispettive obbligazioni doganali.

 

Il principio di libera circolazione delle merci viaggianti vale per i dazi e vale altresì, e nella medesima logica, anche per Iva e accise, oltre che per le regole extra tributarie valide per l’immissione in consumo delle merci, come ad esempio le clausole di conformità, le regole di etichettatura o di certificazione. Sul lato Iva, ai beni spediti o trasportati dal territorio del Regno Unito al territorio di uno Stato membro e viceversa si applica infatti la direttiva Iva 2006/112/CE, purché la spedizione o il trasporto abbiano avuto inizio prima della fine del periodo di transizione e si siano conclusi dopo la fine del periodo di transizione. Non solo: la medesima direttiva si applica per ancora cinque anni dopo la fine del periodo di transizione ai diritti e agli obblighi del soggetto passivo in relazione a operazioni che presentino un elemento transfrontaliero tra il Regno Unito e uno Stato membro effettuate prima della fine del periodo di transizione. Ciò significa che, non solo l’Iva intraunionale si applica alle merci in transito, ma il medesimo quadro applicativo, anche ad esempio per le verifiche a posteriori o per la valutazione delle prove di trasporto, è quello al quale riferirsi per la valutazione di queste spedizioni che, pur superando la dogana, devono essere trattate nel perimetro dell’attuale non imponibilità propria delle cessioni intra UE.

 

Ad identico risultato, poi, si giunge valutando i movimenti di beni sottoposti ad accisa, che ancora a mente dell’Accordo di recesso devono fare riferimento alla direttiva Accise n. 2008/118/CE, che si applica ai movimenti dei prodotti sotto posti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa e dei prodotti sottoposti ad accisa dopo l’immissione in consumo dal territorio del Regno Unito al territorio di uno Stato membro o viceversa, purché il movimento abbia avuto inizio prima della fine del periodo di transizione e si sia concluso dopo la fine del periodo di transizione. Ovviamente, per le prove la presenza di un movimento controllato con e-AD rende molto più semplice l’adempimento per gli operatori.

 

Da ultimo, si devono invece richiamare le disposizioni dell’articolo 41 dell’attuale Accordo di recesso, che fissa un ulteriore rilevante principio in materia extra-tributaria basato su una sorta di mutuo riconoscimento per cui una merce che è compliant alle regole vigenti oggi nell’UE o in UK potrà nel 2021 essere liberamente ceduta nei due territori. In altre parole, ogni bene legalmente immesso sul mercato in uno dei due sistemi prima della fine del periodo di transizione potrà essere messo ulteriormente a disposizione o in commercio sul reciproco mercato e ivi circolare fino a raggiungere l’utilizzatore finale.

 

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