Bonus carburante esente da imposte e contributi fino a 200 euro per tutti i dipendenti del settore privato, compresi quelli degli studi professionali, sia a titolo gratuito che per obbligo contrattuale o regolamento aziendale.
Il testo con le modifiche apportate dal Senato da una parte perde l’espressione «a titolo gratuito», con il risultato che la cessione dei voucher può avvenire a qualsiasi titolo, dall’altra si riferisce a tutti i datori di lavoro, in luogo delle sole aziende, seppure sempre con l’esclusione del comparto pubblico.
L’incentivo, che riguarda il solo anno 2022, ed è fruibile sotto forma di buoni benzina o titoli analoghi nel limite di 200 euro per lavoratore, può trovare spazio anche nel paniere dei beni e servizi che il dipendente può selezionare a sua scelta nei piani di flexible benefit.
Peraltro, tenuto conto delle novità , se inclusi nei piani previsti dagli accordi sindacali, non solo non perdono il vantaggio fiscale previsto nel decreto legge 21/2022, ma non vanno neppure a intaccare il limite generale di non imponibilità dei benefit pari a 258,23 euro, come previsto dall’articolo 51, comma 3, del Tuir.
La scelta – da parte del dipendente – del buono carburante in luogo di altri benefit può essere più vantaggiosa fiscalmente: i lavoratori ricevono beni e servizi a titolo gratuito (sia per previsione contrattuale che per liberalità ) pienamente imponibili in quanto pari a un valore complessivo superiore a 258,23 euro, ossia oltre il limite di non concorrenza al reddito fissato dall’articolo 51, comma 3, del Tuir, considerata la speciale natura di tale franchigia. Infatti, anche i lavoratori percettori di benefit imponibili a causa del superamento della soglia dei 258,23 euro, sui voucher carburanti fino a 200 euro possono evitare qualsiasi tassazione e contribuzione (per l’armonizzazione delle basi imponibili), essendo questo un ulteriore basket defiscalizzato. Si tenga anche conto che, nel caso del welfare contrattuale o di un regolamento aziendale non revocabile ad nutum, i costi relativi all’acquisto dei benefit sono integralmente deducibili dal reddito di impresa, o di lavoro autonomo, nel caso dei datori di lavoro professionisti (naturalmente eccetto per i contribuenti in regime forfettario).
Infine, i buoni devono essere erogati entro il 12 gennaio 2023 per il principio di cassa allargato, ma non hanno limiti temporali di spendibilità , se non il rispetto della scadenza indicata sul relativo titolo, ma ciò solo per evitare che diventino inutilizzabili.
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