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Cessione bonus edilizi, novità L 11/2023

 

Con la conversione in legge del decreto-legge n. 11 del 2021, sono state introdotte alcune novità riguardanti le opzioni di cessione e sconto dei crediti di imposta. In particolare, sono state prorogate le scadenze per esercitare tali opzioni e sono state previste delle condizioni per poterle salvare in caso di mancato rispetto dei requisiti. Vediamo in dettaglio quali sono le proroghe e le possibilità di salvare le opzioni di cessione e sconto dei crediti di imposta.

 

Cosa si può ancora cedere?

A seguito della conversione in legge del DL n 11/2023, sono state introdotte alcune novità riguardanti la possibilità di cedere i crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi. In generale, dal 17/02/2023 non è più possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito per i nuovi lavori, ma ci sono delle eccezioni previste per alcuni tipi di interventi e per alcune situazioni particolari. Vediamo quali sono le casistiche escluse dal divieto e quali sono le condizioni da rispettare.

 

Superbonus villette: proroga al 30 settembre per il 110%

Una delle novità più importanti riguarda il superbonus 110% per le unità immobiliari unifamiliari. Per queste abitazioni, la detrazione elevata al 110% spetta per le spese sostenute fino al 30/09/2023, anziché il 30/03/2023 come previsto inizialmente. Si tratta di una proroga significativa che consente di usufruire del beneficio fiscale per gli interventi di ristrutturazione finalizzati al miglioramento energetico e antisismico delle villette. Tuttavia, è necessario che al 30/09/2022 siano stati eseguiti lavori pari almeno al 30% dell’intero intervento e siano stati attestati mediante dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori.

 

Superbonus in 10 anni: le condizioni per averlo

Un’altra novità riguarda la possibilità di fruire del superbonus 110% in dieci anni anziché in cinque, come previsto dalla normativa originaria. Questa opzione è stata introdotta per favorire i contribuenti che hanno un’imposta lorda inferiore alla detrazione spettante e che quindi non potrebbero beneficiare appieno dell’agevolazione fiscale. Per poter scegliere la ripartizione in dieci anni, è necessario che il contribuente abbia un’imposta lorda inferiore al 20% della detrazione spettante nell’anno in cui ha sostenuto le spese e negli anni successivi. Inoltre, è necessario che il contribuente comunichi all’Agenzia delle Entrate la propria scelta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui ha sostenuto le spese.

 

Remissione in bonis entro il 30 novembre

Infine, una novità riguarda la possibilità di sanare le irregolarità formali commesse nella fruizione del superbonus 110%. Si tratta della cosiddetta “remissione in bonis”, che consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale senza incorrere in sanzioni o decadenze. Per accedere alla remissione in bonis, è necessario che il contribuente presenti una dichiarazione integrativa entro il 30/11/2023, nella quale indichi le irregolarità commesse e le modalità con cui le ha sanate. Le irregolarità sanabili riguardano principalmente la mancata o errata comunicazione all’Enea o all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli interventi effettuati e alle modalità di fruizione del beneficio fiscale.

 

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Con la conversione in legge del decreto-legge n. 11 del 2021, sono state introdotte alcune novità riguardanti le opzioni di cessione e sconto dei crediti di imposta. In particolare, sono state prorogate le scadenze per esercitare tali opzioni e sono state previste delle condizioni per poterle salvare in caso di mancato rispetto dei requisiti. Vediamo in dettaglio quali sono le proroghe e le possibilità di salvare le opzioni di cessione e sconto dei crediti di imposta.

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