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Cig, nuove domande dal 18 giugno

 

Le nuove domande di cassa integrazione con pagamento diretto dovranno essere presentate direttamente all’Inps ma solo dal 18 giugno.

 

L’azienda ha tempo 15 giorni per trasmettere la domanda e l’Inps altri 15 giorni per pagare l’acconto.

 

La nuova procedura è disegnata nell’articolo 22-quater del Dl 18/2020 introdotto dall’articolo 71 del Dl Rilancio.

 

I trattamenti di integrazione salariale in deroga, per i periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle regioni, sono concessi dall’Inps a domanda del datore di lavoro. Le aziende multilocalizzate potranno continuare a presentare le domande al ministero del Lavoro.

 

La domanda di concessione del trattamento può essere trasmessa, decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, alla sede Inps territorialmente competente. Dopo i 30 giorni la norma prevede due termini distinti di presentazione delle domande: entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ed entro 15 giorni per le aziende che si avvalgono del pagamento diretto. L’unica ipotesi che non prevede il pagamento diretto della cassa in deroga sembra essere quella in cui sono richiamate le aziende multilocalizzate che possono essere autorizzate all’anticipo della prestazione con il successivo rimborso da parte dell’Inps.

 

Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto deve presentare, unitamente alla domanda, i dati essenziali per il calcolo e il pagamento di un acconto nella misura del 40 per cento. Per conoscere le modalità di presentazione dei dati bisognerà attendere una circolare Inps.

 

Una volta ricevuta la domanda con la richiesta di acconto della prestazione (che non dovrebbe rappresentare un obbligo) l’Inps ha tempo 15 giorni per autorizzare e disporre il pagamento del 40 per cento. L’anticipazione è calcolata sulle ore relative all’intero periodo richiesto. Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all’Inps tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro 30 giorni dell’erogazione dell’anticipazione. L’Inps provvede al pagamento della cassa integrazione residua o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

 

La norma prevede il recupero al datore di lavoro sul presupposto che sono le aziende che dichiarano le ore programmate da autorizzare. Chiaramente, spetterà poi all’azienda il successivo recupero delle somme sui lavoratori interessati. I datori di lavoro per ogni periodo interessato comunicano all’Inps, entro il 20 del mese successivo, i dati necessari per il pagamento della prestazione effettiva con le modalità ancora da stabilire. Se il datore di lavoro non rispetta i termini stabiliti, il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

Per le domande dei datori che richiedono il pagamento diretto per una prestazione relativa al periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, devono comunicare all’Inps i dati necessari per il pagamento entro l’8 giugno con modalità che saranno rese note dall’Istituto.

 


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