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Commercio elettronico, nuove regole dal 2021

 

Il lockdown ha modificato totalmente l’approccio degli italiani agli acquisti on line. Negli ultimi due mesi, la tecnologia digitale è stata protagonista incontrastata della vita quotidiana di ognuno. Smart working, webinar, didattica a distanza e soprattutto acquisti di beni e servizi on line sono cresciuti esponenzialmente.

 

Dal 1° gennaio 2021 per le imprese che effettuano vendite a distanza (commercio elettronico indiretto) con committenti privati residenti nella UE (operazioni B2C) saranno eliminate le “soglie di protezione” di cui all’articolo 28 ter, lettera b), comma 2 della VI Direttiva Com. n. 388/77/CE.

 

La regola generale di territorialità dell’imposta sul valore aggiunto sarà quella del paese UE del committente non soggetto passivo d’imposta.

 

Il prestatore dovrà identificarsi o nominare un rappresentante fiscale nei Paesi UE dove effettua le vendite a distanza ovvero registrarsi al sistema MOSS (Mini one stop shop), con l’obbligo di inviare una dichiarazione trimestrale e pagare la relativa imposta a debito.

 

Il commercio elettronico diretto è costituito da quelle operazioni che hanno per oggetto beni o servizi messi a disposizione del cessionario in forma digitale e tramite una rete elettronica. Quindi il commercio elettronico diretto fa esclusivo riferimento a prestazioni di servizi e non a cessione di beni. I servizi a cui fa riferimento la definizione di commercio elettronico diretto sono quelli prestati tramite mezzi elettronici come definiti dall’articolo 7 del Regolamento UE 282/2011 che ne contiene un’elencazione (fornitura di prodotti digitali, software e relativo aggiornamento, vendita e aggiornamento di pagine web, fornitura di musica, film, giochi, ecc.). In questo caso la transazione avviene interamente per via telematica e non vi è trasferimento di alcun bene materiale. Per effetto del nuovo articolo 7-octies del Dpr 633/1972:

  • la regola generale è sempre quella della territorialità iva sulla base del luogo di stabilimento del committente soggetto non passivo iva;
  • viene recepita l’eccezione che riconduce la territorialità iva al luogo di stabilimento del prestatore, al ricorrere di tutte e tre le seguenti condizioni:
    • il prestatore non deve avere stabili organizzazioni in altri Paesi membri della UE;
    • le vendite complessive verso acquirenti non soggetti passivi di imposta in Paesi della UE diversi da quello di stabilimento del prestatore, nell’anno solare precedente non devono avere superato il limite di euro 10.000 (e fino a che tale limite non sia superato nell’anno in corso);
    • il prestatore non abbia optato per l’applicazione dell’imposta in ogni Stato membro tramite l’identificazione o il sistema del MoSS.

 

Il prestatore residente in Italia che, ricorrendo tutte le suddette condizioni, voglia esercitare predetta opzione per l’applicazione dell’imposta italiana alle vendite fatte a privati residenti in altri Stati membri della UE, dovrà darne comunicazione nella dichiarazione iva relativa all’anno in cui se ne sia avvalso.  Tale opzione rimarrà valida fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni.

 

Nel commercio elettronico indiretto (vendita a distanza) internet è utilizzato dalle imprese come mezzo per offrire e cedere materialmente i propri prodotti. Pertanto, la transazione si perfeziona giuridicamente per via telematica mentre la consegna del bene avviene attraverso i canali tradizionali. Nel commercio elettronico indiretto, la rete è solo una modalità in più per raggiungere i clienti: si esegue l’ordine di un bene tangibile per via elettronica, ma la consegna avverrà attraverso i canali tradizionali, come il servizio postale o i corrieri commerciali. Quindi il commercio elettronico indiretto è assimilabile ad una “vendita per corrispondenza” o “a distanza”. Alla luce delle modifiche che verranno introdotte a partire dal 1° gennaio 2021, gli operatori commerciali dovranno necessariamente valutare se identificarsi in ciascun Paese ove effettuino cessioni per importo superiore a € 10.000 all’anno, ovvero se utilizzare il sistema del MoSS. A partire dal 1° gennaio 2021, pertanto, il regime Iva del commercio elettronico indiretto verrà assimilato a quello del commercio elettronico diretto: stesso limite per individuare la territorialità dell’imposta e stessi adempimenti in caso di superamento di tale limite.

 

Negli ultimi anni le vendite “on line” di beni e servizi si sono sviluppate ed evolute sempre di più, passando, dalle vendite attraverso il sito aziendale, all’utilizzo di vere e proprie “piattaforme digitali” che offrono spazi e servizi ai rivenditori o fornitori. Al fine di monitorare lo sviluppo delle vendite realizzate sul mercato virtuale (il cosiddetto marketplace) e al fine di evitare comportamenti fiscali elusivi ed evasivi, il Decreto Crescita ha introdotto nuovi obblighi di comunicazione per il soggetto passivo intermediario che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati all’interno dell’Unione Europea. Il legislatore nazionale ha imposto un obbligo comunicativo da realizzarsi a cura del “facilitatore” (cioè il soggetto che facilita la vendita a distanza sulla propria “interfaccia elettronica”) da effettuarsi mediante la trasmissione telematica di un apposito modello entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre. Quando un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica:

  1. le vendite a distanza di beni importati da territori extra UE con valore intrinseco non superiore a € 150
  2. le cessioni di prodotti all’interno della Comunità verso privati consumatori da parte di un cedente non comunitario si considera che abbia ricevuto e ceduto egli stesso detti beni.

Se all’interno di piattaforme on line vengono effettuate vendite a privati consumatori di beni di modico valore importati fuori dall’Unione europea, o se il cedente extracomunitario vende al privato consumatore comunitario beni già presenti all’interno della UE si realizza una fictio iuris per cui la vendita dal fornitore al privatore consumatore comunitario verrà “splittata” in due operazioni:

  • la vendita dal fornitore all’interfaccia on line: tale operazione sarà esente da Iva
  • la vendita dall’interfaccia on line al privato consumatore: tale operazione sarà assoggettata ad Iva nel paese del consumatore.

Ciò a dire che il legislatore comunitario attribuisce alla piattaforma digitale il ruolo di “sostituto” ai fini Iva, diventando quest’ultima responsabile del pagamento dell’imposta e di tutti gli adempimenti conseguenti.

 

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