Il Decreto Rilancio ha previsto degli incentivi volti a rilanciare l’industria del turismo, comparto evidentemente penalizzato dalle limitazioni della mobilità dovute al coronavirus. L’articolo 176 del Decreto istituisce per l’anno 2020 un credito vacanze atto a promuovere il consumo di servizi resi nel territorio Nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e B&B (attività riconducibili alla sezione 55 della tabella dei codici Ateco).
Il bonus in questione è rivolto alle famiglie con reddito Isee non superiore a 40 mila euro e può essere sfruttato esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31° dicembre 2020.
L’entità del credito varia in funzione della numerosità del nucleo familiare:
Importo massimo | Componenti del nucleo familiare |
€ 500 | Più di 2 |
€ 300 | 2 |
€ 150 | 1 |
La norma precisa che il credito spetta ad una sola persona per ogni nucleo familiare ed è utilizzabile una tantum in relazione ai servizi resi da un unico operatore turistico.
Sarà pertanto possibile, ad esempio, utilizzare il bonus per l’acquisto dei servizi di alloggio e di vitto fatturati da un’unica impresa turistica. Non sarà invece permesso il frazionamento degli acquisti su più operatori, ancorché si rispetti il limite massimo di spesa agevolabile sopra specificato. Pertanto, il consumatore dovrà prestare attenzione a non disperdere il credito su più operatori, incorrendo nel rischio di perdere una parte del beneficio.
Il riconoscimento dell’agevolazione, a pena di decadenza, è previsto subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
Con riferimento alle modalità di utilizzo del credito, lo stesso è fruibile per l’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo praticato dal fornitore dei servizi e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d’imposta spettante in capo all’avente diritto.
Il fornitore, a fronte dello sconto concesso, recupera un credito di imposta che potrà, alternativamente, utilizzare in compensazione con altri tributi da questo dovuti, ovvero, monetizzare mediante la cessione dello stesso a terze parti, ivi incluse banche ed altri intermediari finanziari. Questi ultimi cessionari potranno a loro volta alienare il credito oppure, procedere, integralmente o parzialmente, all’utilizzo del medesimo in compensazione.
Il credito quindi, una volta ceduto, preserva nei vari passaggi la possibilità di smobilizzo e/o utilizzo in compensazione.
Si prevede l’esonero da responsabilità delle imprese turistiche in caso di disconoscimento del bonus per l’assenza dei requisiti sopra enunciati, liberandole così dall’onere di verificare di volta in volta la legittima spettanza del bonus in capo all’utente ospitato. Trova invece applicazione su questi la sanzione per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto del 80% sul corrispettivo ricevuto.
Gli step da seguire sono i seguenti.
Presentazione dell’istanza: uno dei componenti del nucleo familiare, anche prima dell’1 luglio 2020, deve presentare all’Inps (anche per il tramite dei Caf), la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per ottenere il rilascio dell’attestazione ISEE; deve altresì dotarsi di una identità digitale (SPID o Carta di Identità Elettronica) e scaricare l’applicazione per smartphone IO-l’app dei servizi pubblici, gestita da PagoPA SpA ed effettuare il primo accesso.
Richiesta del bonus: a partire dall’1 luglio 2020, uno dei componenti del nucleo richiede il bonus vacanze mediante l’app IO, che oltre a confermare l’importo fruibile visualizza il codice univoco e il codice QR da comunicare all’operatore turistico al momento del pagamento.
Utilizzo del bonus: al momento del pagamento del servizio turistico, uno dei componenti del nucleo familiare (anche diverso dal richiedente) fornisce all’operatore turistico il codice univoco e il QR-code ottenuto dall’app IO. L’operatore turistico ne verifica la validità sul sito dell’agenzia delle Entrate e, in caso di esito positivo, conferma l’applicazione dello sconto.
Il fornitore del servizio turistico, è tenuto a dichiarare, nell’ambito dell’apposita procedura web, di essere un’impresa turistico- ricettiva, un agriturismo o un bed & breakfast che soddisfi le condizioni richieste.
A fronte dello sconto praticato l’operatore turistico godrà di un credito d’imposta di pari ammontare da utilizzare in compensazione in F24, utilizzando il codice tributo 6915. In alternativa, il credito d’imposta potrà essere ceduto anche a soggetti terzi, come ad esempio gli stessi fornitori di beni e servizi dell’impresa, così come gli istituti di credito e gli intermediari finanziari: in questo caso l’operatore turistico dovrà comunicare la cessione totale o parziale del credito d’imposta attraverso un’apposita sezione dell’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate.
È opportuno precisare che la scelta di accettare il bonus è a discrezione della struttura ricettiva, in quanto non è obbligatoria e non è previsto un meccanismo di iscrizione a nessun elenco; sarà eventualmente la struttura ad informare i clienti, attraverso propri canali, del fatto che accetta o meno il bonus vacanze.