La riforma del sistema fiscale relativo a IRPEF e IRES introduce importanti modifiche nel trattamento dei compensi percepiti e delle spese rimborsate, specialmente in relazione ai pagamenti che avvengono a cavallo d’anno. Questa novità legislativa mira a risolvere incongruenze preesistenti tra il momento del pagamento e quello dell’incasso del compenso.
La riforma prevede che i compensi percepiti e i rimborsi spese, anche se fisicamente trasferiti nell’anno successivo a quello di competenza, siano imputati al periodo di imposta in cui il committente effettua il pagamento. Questo significa che il compenso diventa reddito nel momento in cui esce dalla disponibilità economica dell’erogante, indipendentemente dalla data di accredito sul conto del beneficiario. Tale modifica permette di sincronizzare il trattamento fiscale dei pagamenti e degli incassi, eliminando le discrepanze attuali.
Le nuove norme stabiliscono anche che le spese sostenute dai professionisti e addebitate ai committenti non concorrono a formare il reddito del professionista e non sono deducibili dal suo reddito. Questo le trasforma in una mera partita di giro, escludendole sia dalla tassazione che dalla deducibilità.
Esistono delle eccezioni in cui le spese preventivamente sostenute dal professionista restano deducibili dal suo reddito. Questo si verifica nei casi di insolvenza del committente riconosciuta nel contesto di procedure concorsuali o para-concorsuali. Inoltre, se tali spese, inclusivo del compenso, non superano i 2.500 euro e non vengono rimborsate entro un anno dalla loro fatturazione, rimangono deducibili nel periodo di imposta in cui scade tale termine annuale.