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Riforma delle sanzioni fiscali in vigore dal 30 aprile

 

Una significativa riforma delle sanzioni fiscali sta per prendere forma, in seguito allo schema di decreto legislativo attualmente in discussione, che prevede modifiche sia nel contesto penale sia in quello tributario.

 

Sanzioni tributarie

Le sanzioni per i ritardati o omessi versamenti subiranno una riduzione significativa:
– Oltre 90 giorni di ritardo: la sanzione ordinaria sarà ridotta dal 30% al 25% del dovuto.
– Ritardi non superiori a 90 giorni: la sanzione si abbasserà dal 15% al 12,5%.
– Per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo: la sanzione giornaliera passa da 1% a 0,83% (calcolata come 1/15 del 12,5%).

Queste nuove sanzioni saranno applicabili agli illeciti commessi a partire dal 30 aprile, data di entrata in vigore prevista per il decreto.

 

Sanzioni penali

Le modifiche riguardano anche le sanzioni penali relative all’omesso versamento delle ritenute certificate e dell’IVA:
– Ritenute certificate: la soglia per configurare il reato passa da importi superiori a 150.000 euro a 50.000 euro.
– IVA: la soglia si riduce da 250.000 euro a 75.000 euro.

Inoltre, la data di consumazione dei reati sarà posticipata al 31 dicembre dell’anno successivo alla presentazione delle dichiarazioni annuali, fornendo più tempo ai contribuenti per regolarizzare la propria situazione.

 

Nuove regole sulla rateazione

Importanti novità includono anche le disposizioni per i contribuenti che optano per la rateazione del debito:
– Non sussistenza del reato: se al momento della scadenza del 31 dicembre il debito residuo, dopo una decadenza dalla rateazione, è inferiore a 75.000 euro per l’IVA e a 50.000 euro per le ritenute, il reato non sussiste.

 

Criteri per la non punibilità

Le nuove disposizioni, che espandono quelle già presenti nell’articolo 13 del Dlgs 74/2000, stabiliscono che non sia punibile il mancato versamento di ritenute o IVA qualora le cause del mancato pagamento siano esterne e non attribuibili direttamente al soggetto responsabile. In particolare, la norma identifica due condizioni specifiche:

  1. Crisi di liquidità non transitoria: questa può essere causata da:
    • Inesigibilità dei crediti a seguito di insolvenza o sovraindebitamento di terzi.
    • Mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte delle amministrazioni pubbliche.
  2. Impossibilità di superare la crisi: il contribuente deve dimostrare che non esistevano azioni praticabili per risolvere la situazione di crisi.

Per invocare la non punibilità, il contribuente deve fornire prove convincenti che le difficoltà finanziarie siano direttamente correlate all’insolvenza di terzi o al mancato pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, è necessario dimostrare che non vi erano soluzioni alternative per superare la crisi.

 

Questo processo di riforma ha un impatto diretto e significativo su numerosi contribuenti e le loro pratiche commerciali.

 

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