Comunicazione omessa fatturazione deducibilità costo: cosa cambia per imprese e professionisti

Negli ultimi anni la gestione delle operazioni senza fattura elettronica ha assunto un ruolo centrale nelle verifiche dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto nei rapporti con i contribuenti in regime forfettario e per le prestazioni che, per diverse ragioni, non transitano tempestivamente attraverso lo SdI. In questo contesto emerge con frequenza la questione della comunicazione omessa fatturazione deducibilità costo, ossia se l’invio tardivo della comunicazione TD29 – o la sua assenza – possa compromettere la deduzione fiscale del componente negativo.
La domanda è tutt’altro che accademica. Molte imprese in contabilità ordinaria registrano costi in “fatture da ricevere” quando la controparte non emette il documento elettronico nei termini, e spesso i dubbi si concentrano sulla relazione tra adempimento IVA e deducibilità reddituale. Comprendere questa relazione è essenziale per evitare errori, sanzioni e contenziosi.

Il nodo interpretativo: IVA e redditi seguono logiche diverse

La disciplina fiscale italiana distingue nettamente il profilo reddituale da quello IVA. Questo principio è radicato nel TUIR (articoli 83 e 109) e trova conferma costante nella giurisprudenza della Cassazione, che da anni afferma che la deducibilità del costo richiede tre condizioni: esistenza dell’operazione, inerenza all’attività e competenza economica. L’emissione della fattura rappresenta un elemento probatorio, non la fonte giuridica del costo.
Ne consegue che la mancata emissione della fattura elettronica da parte del fornitore non è, di per sé, un ostacolo alla deduzione. L’impresa, soprattutto se in contabilità ordinaria, può documentare l’operazione attraverso contratti, ordini, rapporti di prestazione, documenti di trasporto, quietanze di pagamento o qualsiasi elemento che consenta di ricostruire il fatto economico.
È questo il punto centrale per comprendere il rapporto tra comunicazione omessa fatturazione deducibilità costo e corretta gestione contabile.

Il ruolo del TD29: obbligo IVA, non requisito di deducibilità

Il TD29 è la comunicazione che il cessionario o committente deve inviare quando accerta che il fornitore IVA (anche se forfettario) non ha emesso fattura nei tempi previsti. È una misura che tutela l’Amministrazione, consentendo di intercettare omissioni rilevanti per il controllo dell’imposta.
La normativa, in particolare l’articolo 6, comma 8, del d.lgs. 471/1997, prevede che il cessionario debba effettuare la comunicazione entro novanta giorni dal momento in cui la fattura avrebbe dovuto essere emessa. In caso contrario è prevista una sanzione amministrativa pari a 250 euro, ravvedibile ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 472/1997.
Questa comunicazione, tuttavia, ha una funzione meramente IVA. La sua mancata o tardiva trasmissione non ha alcun impatto sul piano reddituale. È prassi consolidata dell’Agenzia delle Entrate – coerente con il quadro normativo – considerare deducibile un costo correttamente imputato per competenza, anche se la fattura non è stata emessa e anche se il TD29 è stato inviato in ritardo.

La deducibilità nei principi del TUIR: esistenza, inerenza e competenza

Il TUIR non richiede la presenza della fattura elettronica come condizione per dedurre un costo. La norma di riferimento, l’articolo 109, collega la deduzione alla certezza dell’operazione e alla sua correlazione con l’attività. Questo principio è stato ribadito da Cassazione 15277/2020 e da numerose decisioni successive: l’assenza della fattura può essere superata da idonei elementi probatori.
Nella pratica, per sostenere la deduzione in caso di controllo, è sufficiente che l’impresa disponga di:
documentazione contrattuale o precontrattuale;
tracce documentali del rapporto economico;
prova del pagamento;
registrazioni contabili coerenti.
Non è necessario altro per sostenere la deducibilità, anche se il fornitore è in regime forfettario e non ha l’obbligo di emissione IVA.

Il comportamento dell’Agenzia: tra prassi e controlli in aumento

Gli ultimi anni hanno visto un incremento delle segnalazioni relative a mancata o tardiva emissione di fattura, soprattutto nei rapporti con forfettari che, per loro natura, non sono soggetti a obblighi IVA tradizionali. Le verifiche si concentrano spesso sulla correttezza della registrazione delle fatture da ricevere e sulla coerenza tra competenza e pagamento.
Nei casi esaminati dall’Amministrazione, il TD29 è stato interpretato come uno strumento “protettivo”, utile a dimostrare la diligenza del cessionario ma non condizionante ai fini dei redditi. In altre parole, il mancato invio della comunicazione può comportare una sanzione riducibile, mai la perdita del costo.

Scenari operativi: quando la comunicazione è utile e quando no

Il TD29 è opportuno quando vi è incertezza sul comportamento del fornitore o quando la mancata fatturazione potrebbe essere interpretata come elemento di rischio. Tuttavia, non è necessario nei casi in cui:
l’operazione è supportata da contratto e documenti di esecuzione;
il pagamento è già avvenuto;
la competenza è correttamente imputata;
non vi è rischio di detrazione IVA indebita.
Nei rapporti con forfettari, l’obbligo riguarda solo il committente e solo sul piano IVA. L’assenza del documento elettronico non genera problemi di deducibilità del costo, purché la prestazione sia reale e adeguatamente documentata.

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Tiziano Beneggi

Febbraio 27, 2026

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