Con l’avvio del nuovo concordato preventivo biennale per il periodo 2026-2027 si riapre il confronto tra Fisco e contribuenti sul tema della certezza del prelievo e della programmazione fiscale. L’istituto, introdotto in via strutturale dal decreto legislativo 13/2024 nell’ambito della riforma fiscale, consente a imprese e professionisti soggetti agli ISA di definire preventivamente il reddito imponibile e il valore della produzione netta ai fini IRAP per due periodi d’imposta.
La nuova tornata conferma l’impianto originario ma presenta profili applicativi che richiedono particolare attenzione, sia nella fase di adesione sia nella valutazione delle condizioni di permanenza. Centrale resta il ruolo degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che alimentano la proposta dell’Amministrazione finanziaria, ma non esauriscono il perimetro decisionale del contribuente.
Il perimetro del CPB 2026-2027
Il concordato preventivo biennale è rivolto ai contribuenti che applicano gli ISA e che non rientrano in specifiche cause di esclusione. La proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate si basa sui dati dichiarativi e contabili relativi al periodo d’imposta precedente, opportunamente rielaborati attraverso i modelli ISA e i correttivi congiunturali.
L’adesione consente di cristallizzare per due anni la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con l’effetto di neutralizzare, entro determinati limiti, gli accertamenti analitici e induttivi. Restano tuttavia fuori dal perimetro del concordato i controlli formali, quelli in materia di IVA e le verifiche relative a violazioni diverse dalla determinazione del reddito.
La scelta deve essere effettuata entro il termine previsto per l’invio della dichiarazione dei redditi, fissato al 31 ottobre, e comporta effetti vincolanti per l’intero biennio, salvo il verificarsi di cause di decadenza o cessazione.
Come aderire al concordato preventivo biennale
L’adesione al concordato preventivo biennale avviene attraverso la dichiarazione dei redditi, compilando l’apposito quadro CP. Il contribuente può accettare integralmente la proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate oppure decidere di non aderire, mantenendo il regime ordinario di determinazione del reddito.
La decisione non è meramente automatica e richiede una valutazione complessiva che tenga conto della coerenza dei dati ISA, dell’andamento economico previsto per il biennio e della sostenibilità del reddito concordato. In particolare, occorre considerare che il concordato non consente di ridurre il reddito concordato in caso di risultati effettivi inferiori, salvo le ipotesi di cessazione previste dalla norma.
Un’analisi preventiva dei dati dichiarativi e delle simulazioni ISA consente di comprendere se la proposta del Fisco sia allineata alla reale capacità contributiva dell’impresa o del professionista.
Il ruolo degli ISA nella proposta del Fisco
Gli ISA rappresentano la condizione necessaria per accedere al concordato preventivo biennale. I dati precalcolati e le elaborazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate costituiscono la base per la determinazione della proposta di reddito concordato.
Un punteggio ISA elevato non garantisce automaticamente una proposta conveniente, ma incide sulla struttura della stessa e sulla probabilità di controlli in caso di mancata adesione. Al contrario, anomalie o errori nei dati rilevanti ai fini ISA possono compromettere l’accesso al concordato o determinare effetti distorsivi sulla proposta.
La prassi amministrativa ha chiarito che eventuali errori possono essere sanati tramite ravvedimento operoso, evitando la decadenza dal concordato, purché la regolarizzazione avvenga nei termini e con modalità coerenti con la normativa vigente.
Chi resta fuori dal concordato preventivo biennale
Non tutti i contribuenti ISA possono accedere o permanere nel concordato preventivo biennale. Le cause di esclusione operano a monte e impediscono l’adesione, mentre le cause di decadenza o cessazione intervengono successivamente e producono effetti diversi.
Sono esclusi, tra gli altri, i soggetti che non applicano gli ISA, coloro che dichiarano ricavi o compensi superiori alle soglie massime previste, nonché i contribuenti che si trovano in particolari situazioni di anomalia fiscale o che hanno commesso violazioni gravi e ripetute.
Particolare attenzione va posta ai casi di partecipazioni incrociate, soprattutto nelle strutture societarie complesse o negli studi associati. In tali ipotesi, la normativa richiede una valutazione coordinata delle opzioni esercitate dai soggetti partecipanti, con il rischio che la scelta di uno influisca sulla posizione degli altri.
Cessazione e decadenza dal CPB
La cessazione del concordato può verificarsi in presenza di eventi straordinari che alterano in modo significativo la struttura dell’attività, come operazioni di riorganizzazione, cessione d’azienda o cessazione dell’attività stessa. In tali casi, il concordato perde efficacia per il periodo successivo all’evento.
La decadenza, invece, è conseguenza di comportamenti del contribuente incompatibili con il patto fiscale, come l’omessa dichiarazione, l’indicazione di dati non veritieri o il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione. La decadenza comporta il recupero delle imposte sulla base dei redditi effettivi, con applicazione di sanzioni e interessi.
Valutazioni strategiche e call to action
Il concordato preventivo biennale rappresenta uno strumento potenzialmente utile per la pianificazione fiscale, ma richiede un approccio consapevole e informato. La convenienza dell’adesione dipende non solo dal livello del reddito proposto, ma anche dalla stabilità dell’attività, dalla prevedibilità dei risultati e dalla qualità dei dati ISA.
Un’analisi interna strutturata dei numeri, delle opzioni disponibili e dei rischi di esclusione o decadenza consente di trasformare il concordato da vincolo rigido a leva di certezza fiscale. Approfondire oggi il funzionamento del CPB 2026-2027 significa ridurre l’incertezza domani e impostare scelte coerenti con la strategia economica dell’attività.