Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato un decreto attuativo della delega fiscale, introducendo la flat tax per le partite Iva che aderiscono al concordato preventivo. Le aliquote sono differenziate in base alle “pagelle fiscali” e il provvedimento include anche una proroga al 15 settembre per la rottamazione delle cartelle.
Le aliquote della flat tax per le partite Iva che aderiscono al concordato sono le seguenti:
Queste aliquote sostituiscono l’Irpef e l’Ires al 24% per le società di capitali, applicandosi alla differenza tra il reddito oggetto dell’accordo con il fisco e quello dichiarato per il 2023.
Anche i contribuenti nel regime forfettario possono beneficiare di aliquote ridotte:
L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 giugno 2025, con un acconto ridotto al 10% per le imposte sui redditi e al 3% per le start-up in scadenza il 30 novembre.
Il decreto prevede una proroga al 15 settembre (con margine di tolleranza fino al 20 settembre) per la quinta rata della rottamazione quater, originariamente in scadenza il 31 luglio. Questa misura offre un maggiore respiro ai contribuenti coinvolti nella definizione agevolata dei debiti.
I debiti tributari o contributivi considerati per la preclusione all’accesso al concordato sono quelli definitivamente accertati o derivanti da atti impositivi non più impugnabili, con un importo pari o superiore a 5.000 euro. Non sono rilevanti i debiti oggetto di provvedimento di sospensione o di rateazione fino a decadenza.
Le imprese potranno riportare in avanti le perdite fiscali maturate nei periodi oggetto di concordato, garantendo così una maggiore flessibilità nella gestione delle perdite e dei guadagni futuri.