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Congedo di partenità, astensione obbligatoria se richiesta

 

Il congedo di paternità è una misura di sostegno alla famiglia e alla genitorialità che prevede l’astensione dal lavoro del padre per 10 giorni lavorativi in occasione della nascita o dell’adozione di un figlio.

Il congedo è obbligatorio se richiesto dal padre, altrimenti non può essere imposto dal datore di lavoro. Questo è quanto stabilisce l’articolo 27-bis del Dlgs 151/2001, introdotto nel 2023 con la regolamentazione dell’Inps. Il messaggio 1356/2023 dell’istituto contiene le istruzioni per i datori di lavoro in caso di dimissioni del padre nel periodo tutelato dal congedo. L’Inps ha dato tempo fino al 16 luglio per regolarizzare la situazione dei congedi fruiti in passato. Si tratta di una norma che ha creato non poche difficoltà organizzative ai datori di lavoro, costretti a ricalcolare i congedi in base alle variazioni intervenute. Si auspica che nel corso dell’anno si possa trovare una soluzione più semplice e chiara.

Il congedo di paternità si differenzia da quello di maternità, che è invece imposto dal datore di lavoro alla lavoratrice nei periodi che precedono e seguono la nascita del bambino, secondo quanto previsto dall’articolo 16 del Dlgs 151/2001. Il congedo di maternità ha una finalità di tutela della salute della madre e del bambino, mentre quello di paternità ha una finalità di promozione della corresponsabilità genitoriale e della conciliazione tra vita lavorativa e familiare.

 

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