Dal 2025, il disegno di legge di Bilancio porta a tre mesi l’indennizzo all’80% della retribuzione per il congedo parentale dei lavoratori dipendenti, ampliando il sostegno economico per i genitori con figli fino a 12 anni. Questa estensione, prevista dall’articolo 34 del Ddl di Bilancio, rappresenta un passo avanti rispetto alle precedenti leggi di Bilancio, incrementando gradualmente i periodi di congedo coperti dall’indennizzo.
Chi può usufruirne
Il congedo parentale è un periodo di assenza dal lavoro che può essere utilizzato dai genitori nei primi anni di vita del figlio, per un massimo di 10 mesi complessivi per entrambi i genitori (elevabili a 11 mesi se il padre usufruisce di almeno tre mesi). Di norma, parte di questo congedo era retribuita al 30% e parte non era coperta economicamente. Tuttavia, a partire dalla legge di Bilancio 2023, il congedo ha subito alcune modifiche che hanno innalzato l’indennizzo, con l’obiettivo di facilitare la fruizione del congedo nei primi anni di vita del bambino.
Come cambia l’indennizzo dal 2025
La nuova norma estende la copertura all’80% per tre mesi, ma con alcune specifiche importanti:
- Tre Mesi per i Neo-genitori: I lavoratori che concludono il congedo di maternità o paternità dal 2025 avranno diritto a tre mesi di congedo parentale indennizzati all’80% della retribuzione. Questa copertura è disponibile solo se i mesi di congedo sono fruiti entro il sesto anno di vita del figlio o entro i sei anni dall’adozione o dall’ingresso in famiglia.
- Copertura al 30% Dopo i Tre Mesi: Dopo i tre mesi coperti all’80%, l’indennizzo scende al 30% fino al nono mese di congedo; successivamente non vi sarà alcuna indennità, eccetto che nei casi in cui il genitore abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo della pensione INPS, nel qual caso la copertura del 30% si estende fino al decimo e, eventualmente, all’undicesimo mese.
Situazioni e casi particolari
Secondo la circolare INPS 57/2024, l’accesso all’indennizzo all’80% è variabile a seconda della data di conclusione del congedo obbligatorio di maternità o paternità:
- Genitori con congedo concluso entro il 2022: Copertura ordinaria al 30% per tutto il periodo di congedo.
- Genitori con congedo concluso nel 2023: Un mese indennizzato all’80%.
- Genitori con congedo concluso nel 2024: Due mesi indennizzati all’80%, estendibili anche se utilizzati dopo il 2024.
- Genitori con congedo concluso dal 2025 in poi: Tre mesi indennizzati all’80%, che costituiscono la novità prevista dal Ddl di Bilancio 2025.
Questa progressiva estensione della copertura economica favorisce i genitori che scelgono di usufruire del congedo nei primi anni di vita del bambino, consentendo loro una maggiore stabilità finanziaria durante il periodo di assenza.
Applicazione della misura ai lavoratori dipendenti
Il nuovo regime di indennizzo all’80% si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti. Pertanto, nelle famiglie in cui uno dei genitori è lavoratore autonomo, libero professionista o non è occupato, le modalità di fruizione del congedo variano. L’INPS, con la circolare 57/2024, ha specificato che in queste situazioni è necessario fare attenzione alla modalità di richiesta e fruizione del congedo, al fine di non perdere il diritto all’indennizzo.
Considerazioni e impatti sul budget familiare
La possibilità di accedere a un indennizzo più alto per un periodo esteso può rappresentare un beneficio significativo per le famiglie. Questo aumento di copertura favorisce l’equilibrio tra lavoro e vita privata, sostenendo i genitori in una fase cruciale della vita familiare. Tuttavia, la gestione dei periodi di congedo e il rispetto delle tempistiche previste richiedono una pianificazione accurata, soprattutto per chi ha necessità di prolungare il congedo oltre i tre mesi.
Il nuovo schema di congedo parentale indennizzato riflette un progressivo adeguamento alle direttive europee in materia di welfare familiare, puntando a incentivare una maggiore partecipazione dei genitori alla cura dei figli, anche tramite un incremento delle tutele economiche.