Dal 30 aprile 2024 entrano in vigore le nuove regole riguardanti il contraddittorio preventivo e l’accertamento con adesione, un binomio che si presenta come una procedura obbligata ma non priva di complessità.
Le imprese, a partire dagli atti emessi dal 30 aprile 2024, si troveranno di fronte a un processo nel quale potranno:
1. Presentare osservazioni entro un termine non inferiore a 60 giorni dalla ricezione dello schema di atto;
2. Presentare, nei successivi 30 giorni, una istanza di accertamento con adesione, come previsto dall’articolo 6, comma 2-bis, del Dlgs 218/1997.
Il vero contraddittorio si attiva solo con la presentazione delle osservazioni.
In caso di accordo tra le parti, e se vi sono i presupposti, l’accertamento con adesione può procedere.
Tuttavia, se non si raggiunge un accordo, una volta emesso l’atto di accertamento, al contribuente restano solo 15 giorni per presentare l’istanza di accertamento con adesione.
Notare che il termine per impugnare l’atto è ridotto a soli 30 giorni, molto meno dei canonici 90 giorni.
Una delle criticità evidenziate è che nel processo di accertamento con adesione, l’ufficio non è obbligato a considerare elementi di fatto diversi da quelli già esposti nelle osservazioni del contribuente. Questo può limitare la portata del contraddittorio, spingendo i contribuenti a preferire l’adesione per evitare il processo più gravoso del contraddittorio preventivo.
Le nuove norme sembrano indirizzare i contribuenti verso l’accettazione dell’adesione piuttosto che avvalersi del contraddittorio preventivo.
Questo orientamento può essere visto come un tentativo di semplificare le procedure, ma al tempo stesso potrebbe limitare la possibilità per il contribuente di difendere adeguatamente la propria posizione.
Inoltre, la diversa estensione dei termini di decadenza dell’accertamento tra le due procedure amplifica le asimmetrie e può creare confusione tra i contribuenti, suggerendo la necessità di ulteriori chiarimenti o eventuali revisioni normative per garantire equità e trasparenza nel processo.