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Contratto di rioccupazione, contenuti e agevolazioni

 

Il Legislatore, con il decreto Sostegni-bis, istituisce il contratto di rioccupazione con l’obiettivo dichiarato di “incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione”. Dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il nuovo contratto di rioccupazione. Dura sei mesi ma non è un contratto a termine, è necessario prevedere un progetto individuale di inserimento, ma non è un contratto d’inserimento, garantisce l’adeguamento delle competenze professionali, ma non è un contratto di apprendistato. Il Legislatore, con il decreto Sostegni-bis, istituisce il contratto di rioccupazione con l’obiettivo dichiarato di “incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione”.

 

Il contratto di rioccupazione è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato volto ad incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015 nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica. “In via eccezionale”, il contratto di rioccupazione è istituito dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, pertanto esso non è da subito operativo.

 

Il contratto di rioccupazione è rivolto a lavoratori in stato di disoccupazione e prevede un periodo di inserimento di sei mesi, al termine del quale il datore di lavoro potrà recedere senza particolari vincoli.  Ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015 sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta “ad probationem” ossia è richiesta la stipulazione in forma scritta ai soli fini della prova senza, quindi, pregiudicarne la validità. Può riguardare qualsiasi categoria di lavoratore subordinato, pertanto può essere utilizzato per operai, impiegati, quadri e dirigenti. Per quanto non espressamente previsto dalla disposizione specifica del contratto di rioccupazione si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

Condizione per l’assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Tale progetto individuale di inserimento ha la durata di sei mesi, durante la quale trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Il datore di lavoro nei primi sei mesi potrà “provare” il lavoratore facendolo partecipare ad un progetto individuale di inserimento, accettato dal dipendente, volto a fornirgli le competenze professionali all’interno del contesto lavorativo. In tale periodo d’inserimento, il rapporto di lavoro potrà essere risolto solo per giustificato motivo oggettivo o per giusta causa e con applicazione delle ordinarie disposizioni di tutela contro i licenziamenti illegittimi.

 

Al termine di 6 mesi (periodo di inserimento) le parti potranno invece recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 2118 c.c., con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione, ma attenzione, come si avrà modo di vedere, le esenzioni contributive, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro al termine del periodo d’inserimento, saranno recuperate dall’INPS. Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La disposizione riproduce sostanzialmente la normativa della risoluzione del contratto di apprendistato professionalizzante al termine del periodo di formazione prevista dall’art. 42, co. 4 del d.lgs. 81/2015.

 

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’agevolazione potenzialmente, vista la durata di 6 mesi, non potrà pertanto superare i 3.000 euro.

 

Oltre al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi, previsti dall’art. 31 del d.lgs. 150/2015, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a intimare licenziamenti individuali per gmo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Il beneficio fruito sarà revocato e recuperato nei seguenti casi:

  • il lavoratore assunto con il contratto di rioccupazione è licenziato durante il periodo di inserimento della durata di 6 mesi;
  • il lavoratore assunto con il contratto di rioccupazione è licenziato ai sensi dell’art. 2118 c.c. al termine del periodo di 6 mesi di inserimento (in sostanza se il lavoratore non è confermato);
  • il datore di lavoro, nei 6 mesi successivi all’assunzione agevolata, provvede ad effettuare licenziamenti collettivi o per gmo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con diritto all’esonero.

 

Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi della predetta disposizione. In caso di dimissioni del lavoratore, invece, il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

 

Al termine dei sei mesi di benefico, il datore di lavoro potrà fruire per il periodo successivo di eventuali ulteriori esoneri previste dalle disposizioni vigenti nel rispetto delle condizioni ivi indicate (es. esonero per assunzione con il primo contratto a tempo indeterminato di giovani).

 

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