fbpx
TORNA ALLE NEWS

Licenziamenti, vietati solo per chi ricorre a Cigo e Cigs

 

Dal 1° luglio 2021, per i soli datori di lavoro che accedono alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria, non sarà possibile procedere a licenziamenti di natura organizzativa. I datori di lavoro che, ai sensi del Decreto Sostegni, potevano e possono accedere fino al 30 giugno al trattamento ordinario di cassa integrazione per emergenza Covid, non possono licenziare per motivi organizzativi, qualora dopo il 1° luglio 2021 ricorrano a trattamenti di cassa integrazione ordinaria o straordinaria. La norma dispone che il divieto permane per la durata del trattamento di integrazione salariale entro il 31 dicembre 2021.

 

Con riferimento ai licenziamenti collettivi, la norma prevede non solo il divieto nel corso dell’applicazione del trattamento di integrazione salariale, ma la sospensione nel medesimo periodo di tutte le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020. Le eccezioni al divieto restano quelle introdotte dopo il Decreto Agosto dello scorso anno e quindi il Legislatore ammette i licenziamenti:

  • per il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto
  • in ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c.
  • in caso di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
  • in caso di licenziamenti intimati nell’ambito di un fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

 

Il primo dato rilevante è che l’art. 40 del Decreto Sostegni-bis non fa più riferimento alla cassa integrazione per emergenza Covid-19.

 

Analoghi divieti ed eccezioni valgono per i datori che vorrebbero procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, quando fruiscono di CIGO e CIGS (e non più degli ammortizzatori del Decreto Cura Italia).  Nemmeno è possibile procedere ovvero sono sospesi, se già azionati, i tentativi di conciliazione di cui all’art. 7 della Legge nl 604/1966 per lavoratori e imprese soggetti ancora alla Legge Fornero. Il riferimento esclusivo alle ipotesi “ordinarie” di CIGO e CIGS e non più all’emergenza rende chiaro che il divieto di licenziamento per g.m.o, oltre alle ipotesi espressamente previste dallo stesso art. 40, non si applica a:

  • dirigenti, cui non si applicano i trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.lgs. n. 148/2015;
  • impossibilità sopravvenuta della prestazione. L’art. 40 del Decreto Sostegni Bis, non facendo più riferimento ad ammortizzatori emergenziali, dovrebbe portare ad un superamento di questi orientamenti, ammettendone il licenziamento;
  • mancato superamento del periodo di prova.

 

Un supporto per le imprese, startup e per chi ha un’idea di business da sviluppare.

Richiedi un appuntamento per lo sviluppo del tuo business: valutiamo la tua idea.

 

Chiedi informazioni

condividi.