Dal 1° luglio 2021, per i soli datori di lavoro che accedono alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria, non sarà possibile procedere a licenziamenti di natura organizzativa. I datori di lavoro che, ai sensi del Decreto Sostegni, potevano e possono accedere fino al 30 giugno al trattamento ordinario di cassa integrazione per emergenza Covid, non possono licenziare per motivi organizzativi, qualora dopo il 1° luglio 2021 ricorrano a trattamenti di cassa integrazione ordinaria o straordinaria. La norma dispone che il divieto permane per la durata del trattamento di integrazione salariale entro il 31 dicembre 2021.
Con riferimento ai licenziamenti collettivi, la norma prevede non solo il divieto nel corso dell’applicazione del trattamento di integrazione salariale, ma la sospensione nel medesimo periodo di tutte le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020. Le eccezioni al divieto restano quelle introdotte dopo il Decreto Agosto dello scorso anno e quindi il Legislatore ammette i licenziamenti:
Il primo dato rilevante è che l’art. 40 del Decreto Sostegni-bis non fa più riferimento alla cassa integrazione per emergenza Covid-19.
Analoghi divieti ed eccezioni valgono per i datori che vorrebbero procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, quando fruiscono di CIGO e CIGS (e non più degli ammortizzatori del Decreto Cura Italia). Nemmeno è possibile procedere ovvero sono sospesi, se già azionati, i tentativi di conciliazione di cui all’art. 7 della Legge nl 604/1966 per lavoratori e imprese soggetti ancora alla Legge Fornero. Il riferimento esclusivo alle ipotesi “ordinarie” di CIGO e CIGS e non più all’emergenza rende chiaro che il divieto di licenziamento per g.m.o, oltre alle ipotesi espressamente previste dallo stesso art. 40, non si applica a:
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