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Coop, ristorno ai soci sul pregresso con ritenuta a scelta tra il 26 e il 12,5%

 

Il regime alternativo della ritenuta ridotta del 12,50% in sostituzione della sospensione con tassazione al 26% per i ristorni imputati a capitale è stato introdotto dalla legge 178/20.

 

Facoltà che non è esercitabile con riferimento ai ristorni spettanti ai soci diversi dalle persone fisiche, nonché agli imprenditori individuali e ai soci detentori di partecipazioni qualificate.

 

Il cda della cooperativa, in base alle condizioni economiche e patrimoniali della stessa, valuterà se proporre all’assemblea, in occasione dell’approvazione del bilancio, l’erogazione ai soci del ristorno in quale misura e con quali modalità.

 

Pertanto, il cda può proporre all’assemblea la destinazione (in parte o integralmente) del ristorno a capitale, prevedendo che tali somme siano sottoposte alla ritenuta immediata del 12,50%, anziché alla sospensione della tassazione fino alla restituzione con aliquota del 26 per cento.

 

L’assemblea può decidere di non ricorrere a tale facoltà, con l’effetto che il ristorno capitalizzato continuerebbe a essere assoggettato alla disciplina precedente (Dl 63/02) in base alla quale in tutti i casi di restituzione del capitale con imputazione dei ristorni, la restituzione delle somme è assimilata alla distribuzione di utili con tassazione, in capo al percettore, della ritenuta del 26 per cento. La delibera dell’assemblea, vincolante per tutti i soci, si perfeziona con il successivo versamento della ritenuta.

 

Per le modalità di effettuazione della ritenuta, in assenza di chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria, si possono prevedere due ipotesi. Se, per esempio, il ristorno è pari a 100 si rileva un aumento di capitale di 87,50 e un debito verso l’Erario per la ritenuta di 12,50. In alternativa, la cooperativa può anticipare il versamento della ritenuta con obbligo di rivalsa verso il socio.

 

La nuova disposizione è applicabile anche allo stock di capitale incrementato negli anni precedenti, con delibera dell’assemblea che può anche riguardare soltanto una parte del capitale accumulato: l’assemblea può decidere di affrancare lo stock una volta per tutte o per tranche attraverso delibere successive.

 

A differenza di quanto previsto per i nuovi ristorni, il socio ha la facoltà e non l’obbligo di adesione al regime della tassazione immediata al 12,50%, potendo scegliere di mantenere la ritenuta del 26% e essere vincolato dalla delibera assembleare al regime del 12,50% per il ristorno futuro.

 

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