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Corrispettivi, dematerializzazione al via

 

La disciplina della dematerializzazione degli scontrini scatterà per tutti i soggetti interessati il prossimo 1° gennaio. È questa, infatti, la data in cui il cerchio si chiude, grazie alla proroga disposta dal Decreto Rilancio che, tra le altre novità, ha posticipato la fase transitoria differendo dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 l’applicazione a regime della disciplina in commento e l’adozione delle nuove specifiche tecniche di trasmissione dei dati. Al riguardo Assonime, nella circolare n. 27, illustra le aree ancora suscettibili di chiarimenti ufficiali in seguito agli aggiornamenti normativi intervenuti.

 

LE NOVITÀ DAL 2021

 

Le difficoltà causate dalla pandemia hanno portato il legislatore a prevedere una serie di interventi per supportare i contribuenti attratti dagli obblighi della trasmissione telematica dei corrispettivi che grazie alle novità del Dl Rilancio e Dl Cura Italia hanno potuto mettere in stand by gli adempimenti connessi sino al 31 dicembre 2020. Tutto è stato rinviato al 1° gennaio 2021, data in cui:

  • si dispone l’obbligo dei corrispettivi telematici giornalieri da parte degli esercenti al dettaglio e delle attività assimilate; si completa, dunque, la fase transitoria essendo disposto fino al 1° gennaio 2021 il termine ultimo in cui non è prevista applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 2, comma 6, del Dlgs 127/2015, vale a dire per i casi di mancata memorizzazione, omissione della trasmissione, memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, qualora la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri sia effettuata entro il mese successivo a quello dell’operazione;
  • vi è l’obbligo di adottare le nuove specifiche tecniche per la trasmissione dei dati dei corrispettivi, secondo il tracciato definito nel Provvedimento prot. n. 248558 del mese di giugno 2020; nonché il relativo adeguamento dei registratori telematici e l’applicazione on-line;
  • l’obbligo per la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, grazie all’adeguamento dei registratori telematici entro il 31 dicembre 2020;
  • l’entrata in vigore della lotteria degli scontrini, di cui all’articolo 1, comma 540, della Legge 232/2016.

L’Agenzia con il provvedimento (prot. n.248558/2020) dello scorso 30 giugno 2020, ha provveduto ad aggiornare con le nuove date del Dl Rilancio i termini contenuti nei precedenti provvedimenti in materia di obbligo per dotarsi di un registratore di cassa di ultima generazione che di lotteria degli scontrini.

 

CREDITO D’IMPOSTA

 

Con riferimento al credito d’imposta che compete per le sole spese sostenute negli anni 2019 e 2020 per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri l’Amministrazione nella circolare n. 3/E/2020 chiarisce alcuni punti.

Il credito è pari al 50% della spesa (comprensiva di Iva, se l’imposta non ha formato oggetto di detrazione in capo all’acquirente) sostenuta con gli strumenti tracciabili e precisamente:

  • fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto;
  • 50 euro in caso di adattamento.

È utilizzabile solo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, indicando il codice tributo 6899, e può essere «utilizzabile a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti, ovvero, qualora il soggetto passivo sia esonerato ex lege da tale adempimento, successiva al mese di acquisto/adattamento e di suo avvenuto pagamento».

Ecco gli esempi dell’agenzia:

  • contribuenti trimestrali: coloro che liquidano l’Iva relativa al IV trimestre entro il 16 marzo dell’anno successivo, in caso di registrazione e pagamento della fattura di acquisto a dicembre 2019, possono utilizzare il credito in compensazione già a partire dal 16 marzo 2020;
  • pagamento rateale: a fronte di una fattura d’acquisto registrata a gennaio 2020 per 500 euro (comprensivi di Iva), con pagamento in 5 rate mensili di 100 euro a partire dal 20 gennaio 2020, i contribuenti che liquidano l’imposta su base mensile, nella liquidazione di febbraio 2020 possono utilizzare un credito pari a 50 euro (50% di 100 euro). Lo stesso dicasi per i mesi successivi a fronte degli ulteriori pagamenti rateali, sino al raggiungimento del limite legislativamente previsto.

 

INVIO DEI CORRISPETTIVI E NUOVO TRACCIATO

 

L’agenzia delle Entrata ha reso disponibile un’area dedicata – all’interno dell’area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi» – che consentirà di assolvere all’obbligo in commento mediante:

  • l’upload di un file con i corrispettivi della singola giornata, distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di ventilazione, ovvero di un file compresso;
  • un servizio web per la compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri.

La trasmissione del file contenente i dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata dal contribuente ovvero da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998.

Le conformità tecniche dei file sono definite nel provvedimento prot. n. 236086/2019, ma è obbligatorio dal prossimo 1° gennaio 2021 che i corrispettivi siano trasmessi esclusivamente nel rispetto delle nuove specifiche tecniche approvate con il provvedimento prot. n. 248558 di giugno 2020.

Il nuovo tracciato comprende, tra l’altro, la descrizione di alcuni campi tra cui anche i dati afferenti ai ticket restaurant e include la previsione di altre modalità di pagamento, tra cui quella afferente un corrispettivo«Non Riscosso». Con quest’ultimo Provvedimento è stato introdotto anche un nuovo layout del documento commerciale.

Ricordiamo, che sono stati adeguati al 31 dicembre 2020 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche, allegate al Provvedimento prot. n. 248558/2020, di un modello già approvato dall’agenzia delle Entrate.

 

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