Covid_19: cosa cambia con il Cura Italia

Articolo 60 – Rimessione in termini per i versamenti: La disposizione contiene l’unica proroga generalizzata valevole per tutti i contribuenti. Tale proroga, seppur “formalmente” conforme a quanto preannunciato con i comunicati stampa di cui si è detto, nella sostanza risulta senz’altro inefficace a fare fronte alle difficoltà operative di molti studi professionali, in diverse sedi manifestate dal CNDCEC. La norma, infatti, prevede una proroga assai limitata sotto il profilo temporale, rinviando dal 16 al 20 marzo tutti i versamenti da effettuarsi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. Con specifico riferimento al versamento del saldo IVA, in scadenza il 16 marzo u.s. e rinviato dalla presente disposizione al 20 marzo 2020, si osserva che resta ferma la possibilità di effettuare detto versamento entro il 30 giugno 2020, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2020, oppure entro il 30 luglio 2020, maggiorando le somme dovute (sia il saldo IVA che la sua maggiorazione dello 0,40% mensile) di un ulteriore 0,40%. Infatti, il Decreto in esame non ha previsto alcuna disapplicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 6 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e 17, commi 1 e 2, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

 

Articolo 61 – Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria: La disposizione sostanzialmente amplia l’ambito di applicazione della sospensione di alcuni versamenti e adempimenti fiscali e previdenziali recata dal comma 1 dell’articolo 8, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 91, individuando le seguenti ulteriori categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla situazione di emergenza sanitaria in corso:

  • federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  • ONLUS, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri regionali e delle Province autonome che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

Per tutti questi soggetti (escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, per i quali v. infra), è prevista la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi a:

  • versamenti delle ritenute alla fonte effettuate in qualità di sostituti d’imposta sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (di cui rispettivamente agli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973);
  • adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti così sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020. Qualora si fosse già proceduto ad effettuare detti versamenti, non è possibile chiedere il rimborso di quanto già versato. Con specifico riferimento alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nei periodi considerati, ai sensi delle disposizioni in esame, occorre fermamente scongiurare soluzioni interpretative inutilmente gravose per le aziende e per i professionisti che operano nel loro interesse in qualità di intermediari abilitati. Ci si riferisce all’interpretazione formulata dall’INPS in relazione al decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, lì dove ritiene che “il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento”. Invero, tale opzione interpretativa sembra trascurare la portata della norma che ha disposto la sospensione sia degli adempimenti che dei versamenti. Non si vede, pertanto, come si possano sospendere gli adempimenti, intesi come insieme di operazioni finalizzate alla denuncia Uniemens, richiedendo al contempo l’effettuazione dei versamenti, seppure limitatamente alla quota a carico del lavoratore, che tali adempimenti presuppongono. Inoltre, la tesi della sospensione di tutti i versamenti contributivi, a prescindere dall’avvenuta trattenuta della quota a carico del lavoratore, può anche essere avvalorata ragionando esclusivamente sulla sospensione dei termini di versamento, intesa come differimento dei tempi di una scadenza nelle cui more il datore di lavoro trattiene legittimamente i contributi conto dipendente in attesa del pagamento. In buona sostanza, la sospensione riguarderebbe i versamenti (complessivamente considerati) del datore di lavoro e non dei soli contributi a carico del datore di lavoro. In altri termini, la sospensione riguarda gli obblighi di versamento, senza ulteriore specificazione, e non gli obblighi contributivi a carico del solo datore di lavoro. Quest’ultima soluzione interpretativa si mostra, peraltro, utile in relazione alla corretta interpretazione della sospensione dei versamenti contributivi di cui al successivo art. 62 del Decreto. Sul piano operativo, inoltre, una diversa soluzione sarebbe fortemente penalizzante per i datori di lavoro che hanno già operato le trattenute a carico dei dipendenti, essendo ad oggi sicuramente già liquidate le buste paga di febbraio. In tale denegata ipotesi, il versamento dovrebbe essere comunque effettuato alla scadenza prorogata del 20 marzo 2020, impedendo di fatto agli intermediari abilitati di inviare ai propri clienti i modelli F24 contenenti i pagamenti delle ritenute previdenziali operate nei confronti dei lavoratori. Tale circostanza, pure in considerazione dell’emergenza in atto, dovrebbe essere scongiurata dall’INPS quantomeno con riferimento alla disapplicazione di possibili sanzioni sulle tardività dei suddetti pagamenti nonché alla condizione di regolarità contributiva. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, la sospensione dei già menzionati termini è prevista invece fino al 31 maggio 2020. I versamenti così sospesi andranno, in tal caso, effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di giugno 2020. Anche per questi ultimi soggetti, qualora si fosse già proceduto ad effettuare detti versamenti, non è possibile chiedere il rimborso di quanto già versato.

Per tutti i soggetti particolarmente colpiti dalla situazione di emergenza sanitaria in corso (comprese quindi le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, nonché le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori), sono inoltre sospesi i versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo. Anche questi ultimi versamenti IVA andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) ovvero mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere sempre dal mese di maggio 2020. Anche in questo caso, qualora si fosse già provveduto al versamento delle somme oggetto della presente sospensione, non sarà possibile richiederne il rimborso.

 

Articolo 62 – Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi: Il comma 1 dell’articolo in esame accorda una sospensione di alcuni adempimenti tributari applicabile a tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Nello specifico, si prevede la sospensione di tutti gli adempimenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Da quest’ultima sospensione sono esclusi:

  • i termini relativi ai versamenti;
  • i termini fissati per l’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF;
  • i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, così come rideterminati dall’art. 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Sebbene il dettato normativo non vi faccia alcun esplicito riferimento, si è osservato che potrebbero ritenersi esclusi dalla sospensione in esame anche gli obblighi di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici. Questi ultimi non sembrano costituire esclusivamente “adempimenti tributari” nei confronti dell’Erario, ma anche “adempimenti commerciali” fra le parti di un rapporto negoziale. Gli adempimenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 giugno 2020. Il comma 2 dell’articolo in esame prevede una proroga di alcuni versamenti da autoliquidazione operante, tuttavia, con alcune limitazioni soggettive riferite in questo caso al volume dei ricavi e dei compensi (e non alla tipologia di attività commerciale esercitata). Nello specifico, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) è prevista la sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza fra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:

  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituti d’imposta;
  • trattenute per le addizionali regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo in esame, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale, o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione dei versamenti IVA si applica a prescindere dal volume di ricavi o compensi realizzato nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (alla data di entrata in vigore del Decreto in esame). I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020. Anche in questo caso, non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni che per primi sono stati inclusi nella c.d. “zona rossa” (individuate nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020) , restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. Quest’ultima norma ha previsto in favore dei soggetti che alla data del 21 febbraio 2020 avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori dei predetti Comuni la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’art. 29 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Anche i versamenti sospesi ai sensi del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020 devono essere effettuati entro il medesimo termine del 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) e con le stesse modalità (in un’unica soluzione o fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo). Il nuovo termine così fissato per provvedere ai versamenti sospesi va a sostituire quello originariamente stabiliti dal comma 4 dell’art. 1 del predetto decreto ministeriale. Anche in questo caso, non è previsto il rimborso delle somme eventualmente già versate. Il comma 7 dell’articolo in esame prevede, infine, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), possono scegliere di non subire le ritenute d’acconto (di cui agli artt. 25 e 25-bis del d.P.R. n. 600 del 19737) sui ricavi o compensi percepiti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al 31 marzo 2020. A tal proposito, è utile sottolineare che in questo caso, la sospensione non riguarda il versamento delle ritenute effettuate dai sostituti d’imposta, bensì l’effettuazione stessa delle ritenute (su richiesta del sostituito). L’esercizio di detta opzione consente pertanto ai professionisti e agli imprenditori interessati dal provvedimento di percepire i ricavi e i compensi al lordo delle ritenute fiscali per il breve lasso temporale di riferimento. L’opzione è peraltro esercitabile a condizione che nel mese precedente i medesimi soggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Per avvalersi dell’opzione, i soggetti interessati devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione. L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto andrà versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, direttamente dai percettori delle somme in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) ovvero mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020.

 

Tra le principali dimenticanze ci sono gli avvisi bonari. Anche le norme “residuali” non includono tali provvedimenti. Gli articoli del decreto relativi agli obblighi di versamento non sono di carattere generale, poiché elencano dettagliatamente tributi, contributi e imposte sospesi. L’articolo 62, forse di portata più generale, disciplina gli adempimenti “diversi dai versamenti”, con la conseguenza che non può riguardare l’obbligo di pagamento dell’avviso bonario. L’articolo 68 attiene, invece, la sospensione dei termini relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione e pertanto si ritengono esclusi gli avvisi bonari in quanto non sono (ancora) somme iscritte a ruolo. Infine, non possono neanche rientrare nella sospensione dell’articolo 67 il quale in via generale, disciplina tutte le attività degli Uffici (fino a ricomprendere anche quella di liquidazione). Ma la norma non riguarda obblighi del contribuente ed è esclusivamente rivolta all’amministrazione. Ne consegue che l’unica deroga a oggi disciplinata per gli avvisi bonari riguarda il generale rinvio dal 16 al 20 marzo. Nel decreto è prevista una specifica disposizione per le cartelle di pagamento e per gli accertamenti esecutivi i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso dall’8 marzo al 31 maggio. In particolare, per tali debiti il pagamento può essere eseguito «in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione». Ne consegue così che il contribuente dovrà versare il dovuto entro fine giugno. Tuttavia, la previsione del pagamento in un’unica soluzione desta qualche perplessità. Per cartelle ed accertamenti, infatti, in via ordinaria è possibile dilazionare il debito. È singolare quindi, che un decreto volto proprio ad agevolare i contribuenti in un momento tanto difficile, imponga il pagamento integrale, di fatto derogando una norma già presente nel nostro ordinamento che consentirebbe la dilazione. Sarebbe al limite dell’incredibile che la sospensione del pagamento comporti anche l’automatica “decadenza” delle dilazioni già avviate. Per chi avesse già una rateazione in corso, invece, sia sulla cartella, sia per l’accertamento, sebbene il decreto non disponga espressamente, è verosimile che entro fine giugno si debba versare l’importo totale in un’unica soluzione delle sole rate scadute (e non versate) tra l’8 marzo ed il 31 maggio. Il decreto sembra aver dimenticato anche le adesioni agli accertamenti per le quali non è stata disciplinata né la sospensione legata alla procedura in sé, né dei relativi pagamenti. In concreto, quindi, nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio, le più frequenti ipotesi potrebbero riguardare le scadenze: dei 20 giorni per il pagamento del dovuto dopo la sottoscrizione dell’atto di adesione; di una rata della dilazione avviata in precedenza relativa all’adesione sottoscritta. In entrambi i casi, non sembra prevista alcuna sospensione con la conseguenza che il contribuente è tenuto al versamento rispettando gli ordinari termini. Un’altra ipotesi frequente che appare di complicata soluzione riguarda la “pendenza” del contraddittorio con l’Ufficio al fine di valutare il possibile accordo. Innanzitutto, per tutti gli uffici sono sospese le attività fino al 31 maggio, con la conseguenza che presumibilmente anche i contraddittori saranno rinviati oltre tale data. Ma la disposizione non si coordina con la sospensione per l’impugnazione degli atti prevista per i contribuenti fino al 15 aprile (che di sicuro riguarda pure di fatto il procedimento di adesione potendosi giungere alla definizione fino allo spirare dei termini di impugnazione). In concreto ciò comporterà che se l’interessato prima del 15 aprile non avrà una proposta dell’Ufficio da valutare in contrapposizione al ricorso, prudenzialmente impugnerà l’atto.

 

Articolo 63 – Premio ai lavoratori dipendenti: L’articolo in commento prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati (secondo la definizione di cui all’art. 49, comma 1, TUIR), con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, i quali, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, continuino a prestare servizio nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato presso la propria sede di lavoro ordinaria. Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro (sostituto d’imposta ex articoli 23 e 29 d.P.R. n. 600/1973) che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e, comunque, entro il termine previsto per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione, di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

 

Articolo 64 – Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro: L’articolo in commento, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19, introduce al comma 1 della disposizione un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. L’agevolazione spetta, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un importo massimo di 20.000 euro. Il credito di imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Il comma 2 della norma rinvia le disposizioni di attuazione ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto in commento, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla norma.

 

Articolo 65 – Credito di imposta per botteghe e negozi: La disposizione in esame, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19, riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe). In conformità con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020 (recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19 sull’intero territorio nazionale), la misura non si applica alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali (tra cui farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, servizi di pompe funebri, etc.). La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

 

Codice tributo in compensazione: 6914/2020 utilizzabile dal 25/03/2020

 

Articolo 66 – Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: La norma è finalizzata a promuovere, anche tramite l’incentivo fiscale, le erogazioni liberali devolute per fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica causata da COVID-19.
Il comma 1 dell’articolo in esame prevede che per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate da persone fisiche e da enti non commerciali, a favore di: Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30 per cento. L’importo complessivo della detrazione non può essere superiore a 30.000 euro. Con le stesse finalità, il successivo comma 2, estende alle suddette erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa quanto previsto dall’art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, disposizione che disciplina le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, pertanto, è previsto che le predette erogazioni siano deducibili dal reddito di impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Lo stesso comma 2 prevede, altresì, che ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali siano deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle detrazioni e delle deduzioni relative alle erogazioni in natura di cui ai precedenti commi 1 e 2, il successivo comma 3 opera un rinvio al disposto degli artt. 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro del 28 novembre 2019, che, rispettivamente, determinano i criteri per la valorizzazione dei beni oggetto della liberalità in ragione della loro natura (art. 3) e individuano la documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni previste (art. 4).

 

Articolo 67 – Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori: L’articolo in commento sospende dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte ed al controllo formale), di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Per quanto attiene, poi, l’attività di consulenza, il primo comma, secondo periodo, della disposizione in esame, prevede la sospensione, sempre dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini entro i quali l’Agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta, anche a seguito della presentazione di documentazione integrativa da parte del contribuente, alle istanze di interpello presentate a norma dell’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (interpello ordinario/qualificatorio, probatorio, disapplicativo e anti-abuso), dell’art. 6 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (interpello preventivo in materia di adempimento collaborativo), e dell’art. 2 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (interpello in materia di nuovi investimenti). Il medesimo periodo di sospensione si applica anche al termine per la regolarizzazione delle predette istanze, previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156. Per lo stesso periodo sono, altresì, sospesi i termini di cui all’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (in materia di ammissione all’adempimento collaborativo), i termini di cui all’art. 1–bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (in materia di procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata), e di cui agli articoli 31–ter e 31-quater del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (in materia di accordi preventivi per imprese con attività internazionale), nonché i termini relativi alle procedure di cui all’art. 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in materia di interpello per attività di ricerca e sviluppo). In relazione alle istanze di interpello di cui al comma 1, il successivo comma 2 stabilisce che, laddove tali istanze siano state presentate durante il periodo di sospensione, i termini per la risposta, così come il termine previsto dal succitato art. 3 del D.Lgs. n. 156 del 2016 per la regolarizzazione delle medesime istanze, iniziano a (ri)decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Sempre lo stesso comma 2, in considerazione della situazione emergenziale, stabilisce altresì che, per il solo periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata (di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68), ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it. Sono, altresì, sospese sempre dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis c.p.c, 155- quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (istanze di accesso a dati e documenti). Tale disposizione non si applica nei casi di indifferibilità ed urgenza. L’articolo si conclude prevedendo, in generale, che con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’art. 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159. La disposizione stabilisce dunque una proroga fino al 31 dicembre 2022 (secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione) dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori aventi sede in tutto il territorio italiano in scadenza entro il 31 dicembre 2020 . La norma dispone pertanto una proroga dei termini in favore degli Uffici che appare del tutto sproporzionata rispetto ai periodi di sospensione dei termini disposti in favore dei contribuenti.

 

Articolo 68 – Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione: L’articolo in commento prevede al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate (art. 29 del DL n. 78/2010 ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP) e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali(art. 30 del DL n. 78/2010). Lo stesso comma precisa che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020. Viene, altresì, prevista l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015. Nella disposizione manca, quindi, un rinvio che estenda la sospensione dei pagamenti derivanti da atti diversi da quelli espressamente rich

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