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Covid_19, esenzione dazi doganali e iva per le merci necessarie a contrastare l’emergenza

 

Sono state definite le regole operative, valide dal 30 gennaio 2020 al 31 luglio 2020 per garantire l’esenzione da dazi doganali e da Iva per le importazioni di beni ritenuti indispensabili per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19.

 

L’esenzione riguarda le importazioni effettuate da o per conto di organizzazioni o enti pubblici, compresi quelli statali, oppure da organizzazioni autorizzate dalle competenti autorità nazionali.

 

Possono accedere all’agevolazione, con le stesse regole, anche le unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità e per tutta la durata del loro intervento. I soggetti beneficiari sono dunque:

  • Regioni e Province autonome;
  • Enti territoriali locali;
  • Pubbliche amministrazioni;
  • Strutture ospedaliere pubbliche ovvero private accreditate e/o inserite nella rete regionale dell’emergenza;
  • Soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali, di pubblica utilità e/o di interesse pubblico come individuati dal Dpcm 11 marzo 2020, dal Dpcm 22 marzo 2020 e dal Dm 25 marzo 2020 del Ministero dello Sviluppo economico.

 

Il beneficio riguarda esclusivamente i beni – come i Dispositivi di protezione individuale (Dpi) o qualsiasi altro bene mobile destinato ai soggetti sopra individuati e finalizzati alla lotta contro il contagio del virus – che saranno distribuiti gratuitamente alle persone contagiate dal Covid-19 o a rischio contagio, oppure agli operatori attivi nella lotta contro il Coronavirus, anche se i dispositivi rimangono di proprietà dei soggetti che li mettono gratuitamente a disposizione. I beni agevolati, inoltre, non possono essere prestati, ceduti o venduti a soggetti che non hanno diritto all’esenzione o non impegnati nella lotta al Covid-19, né possono essere destinati a usi diversi da quelli previsti dalla norma agevolativa.

 

L’ufficio delle dogane verificherà il sussistere delle condizioni che danno accesso all’esenzione. Il richiedente l’agevolazione dovrà presentare, al momento dello sdoganamento, un’autocertificazione con la quale attesta di essere in possesso dei requisiti previsti per accedere al beneficio. All’autocertificazione farà seguito l’autorizzazione dell’agenzia delle Dogane ad importare senza pagamento di dazi e di Iva. Nelle dichiarazioni di importazione per le quali è richiesta la sospensione dei diritti dovrà essere inserito alla casella 37 del DAU, dopo il codice regime 40, il codice C26.

 

Nel caso in cui il destinatario finale con diritto all’esenzione sia diverso dall’importatore, dovrà essere compilata una diversa autocertificazione per attestare, sempre con il modello e secondo le modalità definite con la determinazione del 30 marzo, che le merci rientrano tra quelle incluse nel beneficio.

 


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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