fbpx
TORNA ALLE NEWS

Covid_19, versamenti sospesi con calo fatturato

 

La sospensione dei versamenti tributari prevista dall’articolo 18 del Dl 23/2020 è condizionata alla diminuzione del fatturato per oltre il 33% confrontando quello dei mesi di marzo ed aprile del corrente anno in confronto ai corrispondenti mesi dell’anno precedenti presi singolarmente.

 

Per le fatture immediate la data da prendere in considerazione e la data della fattura ovvero per i corrispettivi la data del giorno. Per le fatture differite si assume la data del documento di consegna che coincide con la effettuazione della operazione. In sostanza anche le fatture differite vanno assunte con riferimento al mese di effettuazione della operazione.

 

I termini sospesi sono quelli in scadenza nei mesi aprile se il fatturato è diminuito nel mese di marzo e nel mese di maggio 2020 se è calato il fatturato di aprile (può accadere che i contribuenti possano usufruire della sospensione ad esempio per il mese maggio grazie allo scostamento di aprile e non per il mese di aprile non essendoci stato scostamento sufficiente a marzo).

 

Quando le operazioni sono documentate sia con le fatture che con i corrispettivi il confronto deve essere eseguito sulla somma dei due elementi.

 

Per gli enti non commerciali la sospensione si applica anche nella ipotesi in cui l’ente svolga oltre alla attività istituzionale anche una attività commerciale, ma per questa ultima attività occorre rispettare i parametri.

 


Sei interessato all’articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro Consultant

@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

condividi.