fbpx
TORNA ALLE NEWS

Crediti con la Pa, diventa stabile la compensazione con le cartelle

 

Diventa unica e a regime la norma sulla compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione, compresi quelli per prestazioni professionali, con i debiti a ruolo. Le modifiche apportate dalla legge di conversione 91/2022 hanno efficacia dal 16 luglio 2022.

 

La norma prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, per somministrazione, forniture, prestazioni professionali e appalti, possono essere compensati con le somme dovute per carichi affidati all’agente della riscossione e riportati in cartelle di pagamento, quali avvisi di addebito Inps e avvisi di accertamento esecutivi. Queste norme si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

 

Per eseguire la compensazione, è necessario che il credito vantato nei confronti della Pa sia certificato dall’amministrazione interessata a favore della quale sono stati effettuati i lavori (somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali). La richiesta di certificazione va fatta attraverso la piattaforma dei crediti commerciali disponibile sul sito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Questa piattaforma serve a certificare e a tracciare le operazioni sui crediti di somme dovute dalla Pa. Le certificazioni emesse sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L’estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell’esistenza e validità della certificazione. Una volta ottenuta la certificazione, bisogna presentare all’agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) l’istanza di compensazione, che può essere totale o parziale. La compensazione può essere effettuata solo con i crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati verso lo Stato, le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Agenzia delle Entrate Riscossione verifica la conformità della certificazione e, in caso di esito positivo, procede alla compensazione e al rilascio dell’attestazione di pagamento.

 

L’articolo 20-ter del decreto Aiuti abroga la disciplina speciale della «compensazione provvisoria», prevista dal comma 7-bis dell’articolo 12 del Dl 145/2013.

 

Chiedi informazioni

 

Un supporto per le imprese, startup e per chi ha un’idea di business da sviluppare.

Richiedi un appuntamento per lo sviluppo del tuo business: valutiamo la tua idea.

 

 

condividi.