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Crediti Imposta del Piano Transizione 4.0

 

Sotto la definizione Piano Transizione 4.0, il governo ha varato una serie di norme che hanno introdotto alcuni crediti di imposta legati in generale agli investimenti tecnologici aziendali. Il continuo accavallarsi di norme ha creato un po’ di confusione e pertanto, con la presente circolare cerchiamo di fare un po’ di chiarezza focalizzando l’attenzione sugli strumenti disponibili e riepilogando le caratteristiche delle agevolazioni previste per il 2020 appena concluso (da valutare quindi in relazione agli investimenti già fatti l’anno scorso) e di quelle disponibili per il 2021/2022 (da valutare quindi in relazione a nuovi investimenti).

 

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI AGEVOLAZIONE ANNO 2020

 

Questa agevolazione (che ha di fatto sostituito i maxi e iper-ammortamenti previsti negli anni 2017/18/19) è rivolta a tutte le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (anche completati entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari al 20% del costo di acquisizione). Essa si sostanzia in un credito di imposta pari ad una % diversificata del costo dell’investimento, a seconda della tipologia. Nella tabella seguente sono riepilogate le % di credito spettante e le modalità di fruizione.

 

   INVESTIMENTO         DESCRIZIONE CREDITO IMPOSTA ADEMPIMENTI MODALITA’ DI UTILIZZO CODICE TRIBUTO
Beni strumentali nuovi (non 4.0) generale (ex beni maxi – ammortamento) 6% Annotazione in fattura

Comunicazione Mise (solo informativa)

Indicazione Mod. redditi

anno successivo in 5 quote annuali di pari importo

 

6932
Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (4.0) Investim. tipologie di cui all’Allegato A della L. 232/2016 (ex iperammort.) fino a 2,5 milioni 40% Annotazione in fattura

Comunicazione Mise (solo informativa)

Autocertificazione legale rappresentante o perizia tecnica se > 300.000

Indicazione Mod. redditi

anno successivo in 5 quote annuali di pari importo 6933
investim. tipologie di cui all’Allegato A della L. 232/2016 (ex iperammort.) oltre 2,5 milioni 20%

fino a investimento max € 10 milioni

Annotazione in fattura

Comunicazione Mise (solo informativa)

Autocertificazione legale rappresentante o perizia tecnica se > 300.000

Indicazione Mod. redditi

anno successivo in 5 quote annuali di pari importo 6933
Beni strumentali immateriali funzionali al 4.0 Investimenti immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 come definiti in allegato B della L. 232/2016 15%

fino a investimento max € 700.000

Annotazione in fattura

Comunicazione Mise (solo informativa)

Autocertificazione legale rappresentante o perizia tecnica se > 300.000

Indicazione Mod. redditi

anno successivo in 3 quote annuali di pari importo 6934

 

L’annotazione in fattura, se non apposta dal fornitore può essere apposta dall’azienda stessa sulla propria copia (Interpello AdE 438/2020 – nel caso di fattura in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro; nel caso di fattura elettronica, è possibile stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile oppure, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso.)

Con riguardo alla comunicazione al MISE, è previsto che l’invio della comunicazione avvenga da parte delle imprese su base volontaria e in ottica collaborativa. Pertanto, come già chiarito dal Ministero sia il diritto all’applicazione delle discipline agevolative sia l’utilizzo in compensazione dei relativi crediti non sono in alcun modo subordinati al suddetto invio. E’ tra l’altro ancora in corso di predisposizione l’apposito decreto direttoriale per l’indicazione del contenuto, delle modalità e della data, nel corso del 2021, a partire dalla quale le imprese potranno effettuare l’invio della comunicazione in questione.

Anche laddove non obbligatoria in caso di investimenti inferiori ad € 300.000 la redazione della perizia tecnica è fortemente consigliata dovendo attestare la sussistenza di requisiti tecnologici specifici che richiedono le necessarie competenze (NB. La dichiarazione resa dal fornitore del bene non esclude la responsabilità per l’autocertificazione del legale rappresentante dell’azienda).

 

ATTENZIONE: L’agevolazione non spetta se l’impresa non è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori e se non rispetta le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per i professionisti l’agevolazione spetta solo con riferimento ai beni strumentali nuovi non 4.0.

 

(INDICAZIONI OPERATIVE DELLO STUDIO: per i Clienti che hanno effettuato significativi investimenti nel 2020, l’argomento sarà approfondito in occasione della redazione del bilancio. Infatti, se pure il credito potrebbe già essere immediatamente fruibile da gennaio, soltanto in occasione del bilancio avremo modo di esaminare la documentazione specifica e fare le opportune valutazioni.)

 

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI AGEVOLAZIONE ANNO 2021 – 2022

 

L’agevolazione è impostata in maniera identica a quella sopra descritta per il 2020 ma differisce per alcuni aspetti relativi alle tempistiche e all’entità del credito d’imposta. E’ infatti rivolta a tutte le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (anche completati entro il 30/06/2023 a condizione che entro la data del 31/12/2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari al 20% del costo di acquisizione). Essa si sostanzia in un credito di imposta pari ad una % diversificata del costo dell’investimento, a seconda della tipologia.

 

INVESTIMENTO DESCRIZIONE CREDITO IMPOSTA ADEMPIMENTI MODALITA’ DI UTILIZZO CODICE TRIBUTO
Beni strumentali nuovi (non 4.0) generale (ex beni maxi – ammortamento) – fino al 31/12/2021 10% (15% se lavoro agile) fino a inv. max € 2milioni Annotazione in fattura

Comunicazione Mise (solo informativa)

Indicaz. Mod. redditi

Nello stesso anno di investimento in 3 quote annuali di pari importo o unica soluzione se ricavi inf. 5milioni 6935
generale (ex beni maxi – ammortamento) – nel 2022 6% fino a inv. max € 2milioni Annotazione in fattura

Comunicazione Mise (solo informativa)

Indicaz. Mod. redditi

Nello stesso anno di investimento in 3 quote annuali di pari importo 6935
Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (4.0) investim. tipologie di cui all’Allegato A della L. 232/2016 (ex iperammort.) fino al 31/12/2021 50% fino a 2,5 milioni, 30% fino a 10 milioni, 10% fino a 20 milioni Annotazione in fattura

Comunicazione Mise (solo informativa)

Autocertificazione legale rappresentante o perizia tecnica se > 300.000

Indicaz. Mod. redditi

Nello stesso anno di investimento o interconnessione in 3 quote annuali di pari importo 6936
investim. tipologie di cui all’Allegato A della L. 232/2016 (ex iperammort.) nel 2022 40% fino a 2,5 milioni, 20% fino a 10 milioni, 10% fino a 20 milioni Annotazione in fattura

Comunicazione Mise (solo informativa)

Autocertificazione legale rappresentante o perizia tecnica se > 300.000

Indicaz. Mod. redditi

Nello stesso anno di investimento o interconnessione in 3 quote annuali di pari importo 6936
Beni strumentali immateriali funzionali al 4.0 Investimenti immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 come definiti in allegato B della L. 232/2016 20%

fino a investimento max € 1 milione

Annotazione in fattura

Comunicazione Mise (solo informativa)

Autocertificazione legale rappresentante o perizia tecnica se > 300.000

Indicaz. Mod. redditi

Nello stesso anno di investimento o interconnessione in 3 quote annuali di pari importo 6937

 

Per quanto attiene gli adempimenti resta confermato quanto già previsto per l’agevolazione 2020 su indicazione in fattura, comunicazione al Mise e perizia (v. paragrafo precedente).

 

ATTENZIONE: L’agevolazione non spetta se l’impresa non è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori e se non rispetta le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per i professionisti l’agevolazione spetta solo con riferimento ai beni strumentali nuovi non 4.0

 

(INDICAZIONI OPERATIVE DELLO STUDIO: lo Studio è a disposizione dei Clienti per tutte le valutazioni di opportunità e convenienza inerenti al credito di imposta necessarie ad orientare le decisioni di investimento. Per quanto riguarda gli investimenti 4.0 lo Studio potrà fornire, se richiesto, il contatto di ingegneri e periti per le valutazioni tecniche e la redazione dell’eventuale perizia.)

 

RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE, DESIGN e GREEN AGEVOLAZIONE ANNO 2020

 

Questa agevolazione ha l’obiettivo di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale. E’ rivolta a tutte le imprese che hanno sostenuto costi negli ambiti sotto meglio definiti nel periodo dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Essa si sostanzia in un credito di imposta pari ad una % diversificata dei costi sostenuti, a seconda della tipologia. Nella tabella seguente sono riepilogate le % di credito spettante e le modalità di fruizione.

 

INVESTIMENTO DESCRIZIONE CREDITO IMPOSTA ADEMPIMENTI MODALITA’ DI UTILIZZO CODICE TRIBUTO
Ricerca fondamentale e industriale e sviluppo sperimentale Ricerca e sperimentazione in campo tecnologico 12% fino a spesa max € 3 milioni Certificazione revisore contabile

Relazione tecnica

Comunicazione Mise (solo informativa)

Indicazione RU Mod. redditi

anno successivo in 3 quote annuali di pari importo 6857
Innovazione tecnologica Realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o migliorati 6% fino a spesa max € 1,5 milioni Certificazione revisore contabile

Relazione tecnica

Comunicazione Mise (solo informativa)

Indicazione RU Mod. redditi

anno successivo in 3 quote annuali di pari importo 6857
Realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o migliorati finalizzati a obiettivi di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0 10%

fino a  spesa max € 1,5 milioni

Certificazione revisore contabile

Relazione tecnica

Comunicazione Mise (solo informativa)

Indicazione RU Mod. redditi

anno successivo in 3 quote annuali di pari importo 6857
Attività di design e ideazione estetica Concezione e realizzazione di nuovi prodotti/campionari nel settore tessile, moda, calzature, occhiali, orafi, arredo, ceramica etc. 6% fino a spesa max € 1,5 milioni Certificazione revisore contabile

Relazione tecnica

Comunicazione Mise (solo informativa)

Indicazione RU Mod. redditi

anno successivo in 3 quote annuali di pari importo 6857

 

Le spese sopra individuate potranno includere sia i costi per consulenze di lavoratori autonomi, sia i costi del personale interno, sia gli ammortamenti dei beni strumentali utilizzati per le attività interessate.

 

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte. Tale relazione è sottoscritta dal legale rappresentante o dal responsabile tecnico dell’azienda.

Con riguardo alla comunicazione al MISE, è previsto che l’invio della comunicazione avvenga da parte delle imprese su base volontaria e in ottica collaborativa. Pertanto, come già chiarito dal Ministero sia il diritto all’applicazione delle discipline agevolative sia l’utilizzo in compensazione dei relativi crediti non sono in alcun modo subordinati al suddetto invio. E’ tra l’altro ancora in corso di predisposizione l’apposito decreto direttoriale per l’indicazione del contenuto, delle modalità e della data, nel corso del 2021, a partire dalla quale le imprese potranno effettuare l’invio della comunicazione in questione.

 

ATTENZIONE: L’agevolazione non spetta se l’impresa non è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori e se non rispetta le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

(INDICAZIONI OPERATIVE DELLO STUDIO: Rispetto alla normativa prevista negli anni precedenti fino al 2019, questa agevolazione merita di essere valutata e ponderata in relazione all’entità dell’investimento, tenendo conto che essa richiede la stesura di una accurata relazione oltre che la certificazione di un revisore contabile indipendente, con relativi costi.  Per i Clienti che hanno sostenuto spese di questa tipologia nel 2020, l’argomento sarà approfondito in occasione della redazione del bilancio. Infatti, se pure il credito potrebbe già essere immediatamente fruibile da gennaio, soltanto in occasione del bilancio avremo modo di esaminare la documentazione specifica e fare le opportune valutazioni.)

 

RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE, DESIGN e GREEN AGEVOLAZIONE 2021 – 2022

 

La nuova versione di questo credito di imposta si rivolge a tutte le imprese che hanno sostenuto costi negli ambiti sotto meglio definiti nel periodo dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022.  La disciplina del credito è del tutto simile a quella del 2020, differenziandosi però per le % di calcolo e per le tempistiche di fruizione, come di seguito riepilogate:

 INVESTIMENTO DESCRIZIONE CREDITO IMPOSTA ADEMPIMENTI MODALITA’ DI UTILIZZO CODICE TRIBUTO
Ricerca fondamentale e industriale e sviluppo sperimentale Ricerca e sperimentazione in campo tecnologico 20% fino a spesa max € 4 milioni Certificazione revisore contabile

Relazione tecnica

Comunicazione Mise (solo informativa)

Indicazione RU Mod. redditi

anno successivo in 3 quote annuali di pari importo 6857
Innovazione tecnologica Realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o migliorati 10% fino a spesa max € 2 milioni Certificazione revisore contabile

Relazione tecnica

Comunicazione Mise (solo informativa)

Indicazione RU Mod. redditi

anno successivo in 3 quote annuali di pari importo 6857
Realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o migliorati finalizzati a obiettivi di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0 15%

fino a spesa max € 2 milioni

Certificazione revisore contabile

Relazione tecnica

Comunicazione Mise (solo informativa)

Indicazione RU Mod. redditi

anno successivo in 3 quote annuali di pari importo 6857
Attività di design e ideazione estetica Concezione e realizzazione di nuovi prodotti/campionari nel settore tessile, moda, calzature, occiali, orafi, arredo, ceramica etc. 10% fino a spesa max € 2 milioni Certificazione revisore contabile

Relazione tecnica

Comunicazione Mise (solo informativa)

Indicazione RU Mod. redditi

anno successivo in 3 quote annuali di pari importo 6857

 

Le spese sopra individuate potranno includere sia i costi per consulenze di lavoratori autonomi, sia i costi del personale interno, sia gli ammortamenti dei beni strumentali utilizzati per le attività interessate.

Per quanto attiene gli adempimenti valgono le stesse regole e indicazioni previste per il 2020 (v. sopra).

 

ATTENZIONE: L’agevolazione non spetta se l’impresa non è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori e se non rispetta le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

(INDICAZIONI OPERATIVE DELLO STUDIO: Come per il 2020, questa agevolazione merita di essere valutata e ponderata in relazione all’entità dell’investimento, tenendo conto che essa richiede la stesura di una accurata relazione oltre che la certificazione di un revisore contabile indipendente, con relativi costi. Lo Studio è a disposizione dei Clienti per tutte le valutazioni di opportunità e convenienza inerenti il credito di imposta necessarie ad orientare le decisioni di investimento per il prossimo biennio.)

 

FORMAZIONE 4.0 AGEVOLAZIONE ANNO 2020

 

Questa misura è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale su materie aventi ad oggetto la trasformazione tecnologica e digitale. Il credito d’imposta è determinato come % dei costi del personale dipendente impegnato nelle attività di formazione, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. In particolare, per la formazione svolta nell’anno 2020 è riconosciuto in misura del:

  • 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese
  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese
  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati. Sono ammissibili al credito d’imposta anche le spese relative al personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Sussistono obblighi di documentazione contabile certificata da un revisore indipendente e di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Come per le precedenti agevolazioni è prevista una comunicazione al MISE, non vincolante, per cui si attendono ancora i modelli e le modalità operative.

 

(INDICAZIONI OPERATIVE DELLO STUDIO: Come per la Ricerca & Sviluppo questa agevolazione merita di essere valutata e ponderata in relazione all’entità della formazione, tenendo conto che essa richiede la stesura di una accurata relazione oltre che la certificazione di un revisore contabile indipendente, con relativi costi.  Per i Clienti che hanno svolto attività di formazione del personale per un numero di ore significativo nel 2020, l’argomento sarà approfondito in occasione della redazione del bilancio. Infatti, se pure il credito potrebbe già essere immediatamente fruibile da gennaio, soltanto in occasione del bilancio avremo modo di esaminare la documentazione specifica e fare le opportune valutazioni.)

 

FORMAZIONE 4.0 AGEVOLAZIONE 2021 e 2022

 

L’agevolazione è del tutto identica a quella prevista per il 2020 e si differenzia solo per un ampliamento delle spese ammissibili che potranno comprendere la formazione non solo dei dipendenti ma anche degli imprenditori stessi. Invariate le modalità di fruizione gli adempimenti previsti.

 

(INDICAZIONI OPERATIVE DELLO STUDIO: Lo Studio è a disposizione dei Clienti per tutte le valutazioni di opportunità e convenienza inerenti al credito di imposta necessarie ad orientare le decisioni di investimento in attività formative per il prossimo biennio.)

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