Anche quest’anno, al fine di agevolare le imprese e i professionisti che vantano crediti commerciali o professionali nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, il nuovo comma 17-bis dell’articolo 1 del Dl n. 41/2021 (cd. Decreto Sostegni), inserito in sede di conversione nella Legge n. 69/2021, concede la possibilità di compensare i già menzionati crediti con le somme iscritte a ruolo o, comunque, con i carichi affidati entro il 31 ottobre 2020 dagli enti impositori agli Agenti della riscossione a titolo di tributi erariali e/o contributi previdenziali.
Pertanto, a decorrere dal 22 maggio 2021 per il pagamento delle somme dovute in base a cartelle di pagamento e/o ad avvisi di accertamento esecutivi non definiti e affidate a riscossione entro il 31 ottobre 2020, le imprese e i lavoratori autonomi potranno utilizzare in compensazione i crediti maturati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e vantati per somministrazioni, forniture e appalti o per prestazioni professionali, a condizione però che i predetti crediti siano non prescritti, certi, liquidi, esigibili e certificati dall’ente debitore e che le somme affidate agli Agenti della riscossione siano inferiori o pari al credito vantato.
La compensazione dei crediti commerciali e professionali può essere esercitata:
L’Agente della riscossione dovrà verificare l’esistenza e la validità di tale certificazione e, in caso di esito positivo della verifica, estinguerà il debito iscritto a ruolo o derivante da atti esecutivi, limitatamente all’importo corrispondente al credito certificato che si intende utilizzare in compensazione.
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