Le PMI interessate possono richiedere il credito d’imposta dal 1° ottobre 2024 fino al 31 marzo 2025. Questa agevolazione fiscale copre fino al 50% dei costi di consulenza sostenuti per il processo di quotazione in borsa, per un massimo di 500.000 euro.
Requisiti
Per accedere al credito d’imposta, le PMI devono soddisfare alcuni criteri fondamentali, tra cui:
- Essere costituite e iscritte al Registro delle Imprese alla data di domanda;
- Operare in settori economici compresi nel Regolamento UE 651/2014, inclusa la produzione primaria agricola;
- Aver sostenuto spese di consulenza a partire dal 1° gennaio 2018 per la quotazione, con l’ottenimento di una delibera formale entro il 31 dicembre 2024;
- Non essere classificate come “imprese in difficoltà” e non avere ricevuto aiuti illegittimi dall’UE senza averli restituiti.
Attività di consulenza agevolate
Sono ammissibili al credito d’imposta diverse tipologie di consulenza, tra cui:
- Pianificazione per la Quotazione: Consulenze per la gestione aziendale, la redazione del piano industriale e l’organizzazione delle fasi di quotazione;
- Ammissione e Permanenza in Borsa: Supporto per l’idoneità dell’azienda e il rispetto dei requisiti di ammissione;
- Collocamento Azionario: Consulenza per il collocamento delle azioni e la preparazione di documenti destinati agli investitori;
- Revisione Finanziaria: Preparazione di report finanziari e conduzione della due diligence per dati storici e prospettici;
- Consulenza Legale e Fiscale: Analisi di prospetti informativi, gestione degli aspetti contrattuali e legali della quotazione;
- Comunicazione Finanziaria: Creazione di strategie di comunicazione per aumentare la visibilità dell’azienda sul mercato e presentare l’investment case agli investitori.
È importante sottolineare che le consulenze devono essere fornite da soggetti esterni, con costi non ricorrenti e non associati a consulenze ordinarie come quelle fiscali o pubblicitarie.
Modalità di calcolo
Il credito d’imposta è pari al 50% delle spese ammissibili fino a un massimo di 500.000 euro e può essere utilizzato in compensazione secondo le regole ordinarie a partire dall’anno successivo alla quotazione. Non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non è soggetto ai limiti di cui agli articoli 1, comma 53, della Finanziaria 2008 e 34 della Finanziaria 2001.
Procedura di presentazione
La domanda di accesso al credito deve essere inviata via PEC all’indirizzo dedicato del MIMIT (dgind.div05@pec.mimit.gov.it) entro il 31 marzo 2025. I costi sostenuti devono essere accompagnati da un’attestazione di un revisore legale, un dottore commercialista o il presidente del collegio sindacale che certifichi l’effettività delle spese e la loro ammissibilità ai fini del credito.
Futuro dell’incentivo
L’articolo 73 della Legge di Bilancio 2025 prevede il possibile prolungamento del credito d’imposta fino al 31 dicembre 2027, ampliando così le opportunità per le PMI di accedere ai mercati dei capitali e promuovere la crescita aziendale.