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Credito d’imposta sulle locazioni

 

Al fine di sostenere le imprese durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, le quali hanno subìto effetti negativi dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica, l’articolo 28, Dl 34/2020 prevede un credito d’imposta sui canoni di locazione pagati.

 

I beneficiari sono: imprese, professionisti ed enti non commerciali che conducono immobili ad uso non abitativo destinati:

  • allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico;
  • all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • allo svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali.

 

I potenziali beneficiari del credito d’imposta devono:

  1. aver avuto ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto. Le “strutture alberghiere e agrituristiche” possono beneficiare dell’agevolazione indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;
  2. per i soggetti locatari esercenti attività economica, aver subito, nel mese di riferimento, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (momento di effettuazione);
  3. aver effettuato il pagamento dei canoni: per espressa disposizione normativa, l’agevolazione è utilizzabile solo “successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni”.

 

L’importo del credito spettante è commisurato ai canoni mensili versati con riferimento a ciascuno dei mesi di:

  • marzo, aprile e maggio 2020, per la generalità dei soggetti;
  • aprile, maggio e giugno 2020, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale.

 

Il credito spetta nella misura del:

  • 60% dell’ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o di concessione dei suddetti immobili ad uso non abitativo;
  • 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinati alle suddette attività.

 

Il credito può essere utilizzato alternativamente, mediante:

  1. utilizzo diretto, ossia in compensazione nel modello F24, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni ovvero nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  2. cessione, anche parziale, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. A tal fine occorre l’emanazione di un provvedimento da parte dell’agenzia delle Entrate.

 

Gli enti non profit beneficiano del credito di imposta sulle locazioni, a prescindere dal calo di fatturato per gli immobili destinati ad attività istituzionali. In caso invece di utilizzo misto (istituzionale e commerciale), se il canone di locazione è ripartito tra le due attività, la valutazione dei presupposti riguarderà solo la parte corrisposta per l’attività commerciale. Diversamente, nel caso in cui il contratto di locazione sia unico, è necessario individuare con criteri oggettivi la quota parte di canone relativo ai locali destinati all’attività istituzionale, ad esempio utilizzando i criteri di bilancio ai fini dell’imputazione di costi e ricavi.

 

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e dell’Irap. Inoltre, l’agevolazione in esame non è cumulabile con il credito botteghe e negozi (categoria catastale C/1) in relazione alle medesime spese.

 

 


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

 

 

 

 

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