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Fondo perduto per la diminuzione di fatturato

 

Per i soggetti di impresa, i lavoratori autonomi e i titolari di reddito agrario, l’articolo 25, Dl 34/2020 ha introdotto una misura perequativa dei cali di fatturato patiti in conseguenza del rischio epidemiologico dovuto alla diffusione del COVID-19.

 

Per fruire del beneficio è necessario che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 risulti inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

 

Nessuna condizione è invece fissata per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per quelli che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni già interessati da un evento calamitoso diverso e precedente all’insorgere dalla pandemia da COVID-19.

 

Determinata la differenza di fatturato sui due anni, il bonus è determinato nella misura del:

  • 20% della differenza calcolata, per i soggetti con ricavi o compensi indicati non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente;
  • 15% della differenza calcolata, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente;
  • 10% della differenza calcolata, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

 

I beneficiari sono: imprese, lavoratori autonomi e titolari di reddito agrario, titolari di partita Iva. Sono esclusi i soggetti che hanno cessato l’attività al 31 marzo 2020, gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e i soggetti che nello scorso esercizio hanno registrato ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro. Sono, inoltre, esclusi i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui agli articoli 27 e 38 del Dl 18/2020, i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti a Casse di Previdenza private.

 

Il bonus spetterà per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

L’accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di una istanza telematica, presentabile anche tramite un intermediario abilitato, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica da parte del Fisco. Nell’istanza andrà autocertificato il rispetto dei requisiti antimafia. Il contributo a fondo perduto sarà corrisposto dall’agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. Una volta presentata l’istanza, chi ha fatto la richiesta riceverà una prima ricevuta di presa in carico della domanda. Entro sette giorni si otterrà la risposta, una seconda ricevuta con l’accoglimento della domanda.

 

L’agenzia delle Entrate procede al recupero del bonus in capo al beneficiario qualora, in fase di controllo successivo, non fossero verificate le condizioni di accesso al beneficio. Qualora, successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo si interrompesse o le società e gli altri enti percettori cessano l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza telematica è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria, rendendosi responsabile in prima persona per l’eventuale atto di recupero.

 

La contabilizzazione avviene nella voce A.5 del conto economico che riguarda gli altri ricavi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Il principio contabile Oic 12, relativo agli schemi di bilancio, precisa che questi contributi sono rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti e includono anche quelli erogati in occasione di eventi eccezionali (ad esempio, le calamità naturali come i terremoti, le inondazioni e cosi via).

Nella nota integrativa, in via generale, trattandosi di un ricavo di entità o incidenza eccezionali è opportuno fornire adeguata informativa, se rilevanti, anche per giustificare la variazione in diminuzione operata in sede di dichiarazione fiscale, essendo il contributo non tassato.

 

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e dell’Irap.

 


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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