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Credito imposta sanificazione e Dpi per le spese del 2021

 

Da lunedì 4 ottobre e fino al 4 novembre, si potrà inoltrare l’istanza telematica per ottenere il credito d’imposta sanificazione e Dpi per le spese sostenute a giugno, luglio e agosto 2021.

 

Il credito è pari al 30% della spesa, ma – fermo restando il limite massimo di 60mila euro per beneficiario – l’invio servirà a determinare la quota effettiva, tenuto conto delle risorse disponibili (200 milioni). Percentuale e importo reale saranno resi noti dalle Entrate solo entro il prossimo 12 novembre.

 

Dopo il via libera sul cassetto fiscale si potrà quindi procedere a compensare i primi importi. Le spese agevolabili riguardano:

  • la sanificazione degli ambienti in cui è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati in tale ambito;
  • la somministrazione di tamponi a coloro che lavorano nell’ambito in queste attività;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (Dpi), quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di altri Dpi, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea, e incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le spese di installazione.

 

Il tax credit spetta agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché – a determinate condizioni – alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

 

I soggetti beneficiari possono scegliere se utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione tramite modello F24.

 

Al momento non sono ancora stati resi noti né i termini (cioè fino a quando sarà possibile usare il credito in compensazione), né il codice tributo in ragione del quale si potrà procedere con gli adempimenti operativi. Il provvedimento 191910/2021 del 15 luglio scorso, che definisce i criteri e le modalità di applicazione/fruizione dell’agevolazione, non ammette – a differenza del precedente tax credit – la possibilità di optare per la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti.

 

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