Credito R&S 2015–2019: la CGT Lombardia sancisce il principio dell’innovazione relativa

Una recente pronuncia della Corte di giustizia tributaria della Lombardia (sentenza 1482/25/2025) segna un cambio di paradigma nella valutazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo (R&S) per il periodo 2015–2019. Il principio enunciato è tanto chiaro quanto strategico: l’innovatività di un progetto va valutata in relazione alle conoscenze tecniche accessibili per l’impresa, non per il mercato nel suo complesso.

Un’interpretazione che scardina l’approccio restrittivo adottato finora dall’Agenzia delle Entrate e riabilita numerosi progetti esclusi solo perché non “rivoluzionari”. Per le imprese, è una svolta che rafforza la possibilità di difendere i propri investimenti in innovazione. Per i professionisti, una base tecnica per costruire difese solide in contenzioso o certificazioni coerenti ex ante.

Innovazione: un concetto da leggere “in azienda”

L’Agenzia delle Entrate ha basato i propri accertamenti sul Manuale di Frascati 2015, in particolare sul principio della novità in senso assoluto. Tuttavia, la CGT Lombardia ha rilevato due errori fondamentali:

  1. Errore metodologico: la “novità assoluta” è incoerente con la disciplina nazionale, che agevola anche miglioramenti incrementali e adattamenti di tecnologie esistenti;

  2. Errore normativo: il Manuale di Frascati 2015 non era applicabile ratione temporis. Il riferimento corretto è la versione 2002, richiamata dal Dm 28 marzo 2008, dalla prassi coeva (circolare Mise 46586/2009, circolare AE 5/E/2016) e dalle Linee guida Mimit 2024.

Il Dm 4 luglio 2024 ha, infatti, stabilito che la valutazione dell’attività R&S deve tenere conto “dello stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili per l’impresa”, e non del livello assoluto di sviluppo del settore.

Due esempi concreti

Caso 1 – automazione interna: un’impresa meccanica ha introdotto una linea robotizzata già nota sul mercato, ma nuova rispetto al suo sistema produttivo. L’Agenzia ha contestato l’assenza di novità. La Corte, invece, ha riconosciuto l’ammissibilità del credito, valorizzando lo sforzo di implementazione tecnologica interna.

Caso 2 – personalizzazione software: una pmi dei servizi ha modificato un gestionale open source per esigenze logistiche. Non un’invenzione, ma un’innovazione applicata al contesto specifico. La sentenza conferma che la non evidenza della soluzione per l’impresa è elemento sufficiente di novità.

Elementi chiave della sentenza

  • L’“inesistenza del credito” richiede una simulazione documentale, che nella fattispecie era assente: i progetti erano effettivamente realizzati e documentati.

  • L’Ufficio avrebbe dovuto acquisire un parere tecnico dal Mimit prima dell’accertamento, vista la complessità tecnico-scientifica dell’attività oggetto di verifica.

  • Il Manuale di Frascati 2002 era l’unico applicabile nel periodo oggetto di contestazione.

Implicazioni per le imprese

Le imprese che hanno ricevuto contestazioni su progetti R&S del periodo 2015–2019 hanno ora un precedente autorevole a cui fare riferimento. Il principio della “innovazione relativa” consente di rivedere criticamente le contestazioni fondate su un’interpretazione assoluta della novità. È anche un’occasione per le aziende che stanno valutando l’accesso a incentivi R&S nel presente, al fine di documentare correttamente i progetti, secondo una logica concreta e difendibile.

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