Prorogato al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’art 5 del D.L. n. 23/2020 posticipa l’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.
Viene di fatto spostata l’operatività dell’Ocri, l’organismo di composizione della crisi di impresa disciplinato al capo II del titolo II del Codice, agli articoli 16, 17 e 18. La proroga diventa ufficialmente pubblica con la modifica al comma 1° dell’art. 389 del D.Lgs. n. 14/2019.
Tale differimento serve a garantire ed assicurare la regolare prospettiva di continuità aziendale, per quelle imprese che prima dell’emergenza COVID19 erano in operatività.
Pertanto, le nuove disposizioni generali sui soggetti che partecipano alla regolazione della crisi ed insolvenza, alle procedure di allerta e composizione assistita e tutti i nuovi strumenti di regolazione della crisi comprese le nuove regole sulla liquidazione giudiziale, diventeranno operative e potranno essere applicate solo a partire dal 1° settembre 2021.
Restano invece esecutive le norme di cui al comma 2 dell’art. 389 del D.Lgs. n. 14/2019, che disciplinano l’albo dei soggetti in caricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo delle procedure e le disposizioni di riforma del codice civile.
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