Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, che integra e modifica il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, in vigore dal 1 settembre 2021. Tra le principali novità la riformulazione dei limiti che fanno scattare gli obblighi di segnalazione a carico dell’agenzia delle Entrate per inadempimenti Iva rilevanti. Relativamente alle procedure di regolazione della crisi d’impresa, è stata modificata la documentazione da allegare alla domanda, introdotta la facoltà di nomina del commissario giudiziale nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, esteso al concordato preventivo e ai debiti previdenziali il cd. cram down fiscale.
In data 5 novembre 2020, è stato pubblicato nella G.U. il Dlgs 147/2020 (cd. Decreto “Correttivo”), in vigore dal 20 novembre 2020, che introduce alcune norme integrative e correttive del Dlgs 14/2019, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (cd. CCI), in vigore dal 1 settembre 2021, in attuazione della L. 155/2017.
Le principali novità riguardano i seguenti aspetti:
- la definizione di crisi e gli indicatori significativi;
- la prededucibilità dei crediti;
- gli strumenti di allerta, il collegio degli esperti dell’OCRI e la composizione assistita della crisi;
- il piano attestato di risanamento;
- gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il concordato preventivo;
- l’Albo dei gestori della crisi;
- gli organi sociali tenuti ad istituire gli adeguati assetti aziendali.
L’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dlgs 147/2020 ha modificato l’articolo 2, comma 1, lettera a), del Dlgs 14/2019, stabilendo che la crisi è uno stato di “squilibrio economico-finanziario”, e non più di semplice “difficoltà finanziaria”.
L’articolo 3, comma 2, del Dlgs 147/2020 ha, inoltre, riformulato l’articolo 13, comma 1, CCI, nel senso di chiarire che la crisi è individuata attraverso appositi indicatori idonei a rilevare la “non sostenibilità” – anzichè la “sostenibilità” – dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell’assenza di prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso. Conseguentemente, è stato precisato che gli indici significativi sono quelli che misurano la non sostenibilità (degli oneri) dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’inadeguatezza– in luogo della “adeguatezza” – dei mezzi propri rispetto a quelli dei terzi.
È stato, altresì, riscritto il successivo comma 3 dell’articolo 13 CCI, al fine di specificare che l’attestazione del professionista indipendente, avente ad oggetto la deroga agli indici cui al comma 2 (elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), produce effetti “a decorrere dall’esercizio successivo” – e non più solo “per l’esercizio successivo” – ammettendo la possibilità di una validità pluriennale in caso di permanenza dei presupposti.
L’articolo 2 del Dlgs 147/2020 ha sostituito la lettera d) dell’articolo 6, comma 1, CCI, disponendo che sono prededucibili anche i crediti derivanti da attività non negoziali degli organi preposti alle procedure concorsuali, purchè connesse alle loro funzioni, e i crediti risarcitori derivanti da fatto colposo degli organi predetti.
DECRETO “CORRETTIVO” DELLA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA
Strumenti di allerta |
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Collegio di esperti dell’OCRI | Un componente è designato dall’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, scegliendo tra tre nominativi indicati dal medesimo debitore al referente. |
Piano attestato di risanamento |
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Procedure di regolazione della crisi |
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Concordato preventivo | In caso di continuità aziendale, è obbligatorio esporre il piano industriale, evidenziando i suoi effetti su quello finanziario. |
Albo dei gestori della crisi |
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Adeguati assetti societari | L’istituzione spetta esclusivamente agli amministratori. |
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