Cumulo degli incentivi: de minimis, Sabatini e iperammortamento

Aggiornato al 10 agosto 2026

In sintesi. Il cumulo degli incentivi si decide prima di firmare l’ordine di acquisto, perché ogni misura ha un tetto e una regola propria. Il de minimis ferma gli aiuti a 300.000 euro in tre anni per impresa unica; gli aiuti in esenzione di categoria si misurano invece sull’intensità massima rispetto ai costi ammissibili; l’iperammortamento 2026-2028 non è un contributo ma una maggiore deduzione, ed è cumulabile con altre agevolazioni purché non coprano la stessa quota di costo e non facciano superare la spesa sostenuta.

Due famiglie di incentivi da non confondere

Per la disciplina europea sono aiuti di Stato le misure pubbliche selettive che favoriscono alcune imprese: sovvenzioni non rimborsabili, prestiti a condizioni di favore, garanzie, bandi regionali. Vengono concessi o sotto la soglia de minimis oppure entro un regolamento di esenzione, che li dispensa dalla notifica a Bruxelles. Le misure fiscali generali, come l’iperammortamento, spettano a chiunque abbia i requisiti oggettivi e non si rivolgono a un singolo beneficiario. La distinzione conta perché le prime consumano un plafond o un’intensità, la seconda segue limiti propri.

De minimis: 300.000 euro in tre anni

Con il regolamento (UE) 2023/2831 il tetto degli aiuti de minimis per una stessa impresa unica è fissato a 300.000 euro su un triennio. È in vigore dal 1° gennaio 2024 e si applica fino al 31 dicembre 2030. Per «impresa unica» si intende, in sostanza, il gruppo di soggetti collegati tra loro: il tetto vale quindi per l’insieme, non per la singola società. Chi riceve più aiuti in questo regime deve tenere un conteggio aggiornato, perché ogni nuova concessione si somma a quelle dei tre anni precedenti.

Esenzione per categoria: conta l’intensità di aiuto

Il regolamento (UE) 651/2014, noto come GBER, dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti e le esonera dall’obbligo di notifica. Tra le categorie vi sono gli aiuti a finalità regionale, alle PMI, alla ricerca e sviluppo, alla formazione e alla tutela ambientale. Qui non rileva il tetto dei 300.000 euro: il limite è l’intensità di aiuto, cioè la quota massima dei costi ammissibili coperta dal sostegno, che dipende da dimensione dell’impresa, localizzazione, tipo di investimento e voce di spesa.

Nuova Sabatini: finanziamento da 20.000 a 4 milioni

Secondo la scheda del Ministero delle imprese e del made in Italy per il 2026, la Nuova Sabatini sostiene l’acquisto di beni strumentali con un prestito che va da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 4 milioni, rimborsabile al più in cinque anni. Lo Stato versa un contributo pari agli interessi convenzionali su un prestito quinquennale di pari importo, calcolati al 2,75 per cento per gli investimenti ordinari e al 3,575 per cento per quelli in tecnologie 4.0 e per gli investimenti green. Per domande ripetute dalla stessa impresa, il limite di 4 milioni tiene conto dei finanziamenti già approvati e non ancora scaduti. Il rifinanziamento per il 2026 passa dalla legge di bilancio, all’articolo 1, comma 468.

Iperammortamento 2026-2028: 180, 100 e 50 per cento

La legge 199/2025 (legge di bilancio 2026), articolo 1, comma 427, maggiora il costo fiscale dei beni agevolabili per gli acquisti realizzati tra l’inizio del 2026 e il 30 settembre 2028. L’aumento è del 180 per cento sul primo scaglione, che si ferma a 2,5 milioni; del 100 per cento sullo scaglione tra 2,5 e 10 milioni; del 50 per cento su quello tra 10 e 20 milioni. La parte che eccede i 20 milioni resta senza maggiorazione. Il comma 429 individua i beni agevolabili: beni 4.0 degli allegati IV e V, se interconnessi, e impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, accumuli compresi. Il decreto-legge 38/2026 (articolo 7) ha eliminato, con effetto dal 1° gennaio 2026, il requisito che i beni fossero prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. Servono una perizia tecnica asseverata e una certificazione contabile.

Si tratta di una deduzione, non di un credito, e quindi nulla si compensa in F24: la maggiorazione si traduce in maggiori quote di ammortamento o in canoni di leasing deducibili più alti, e il beneficio arriva quindi nel tempo. Per un soggetto Ires con aliquota del 24 per cento, la maggiorazione del 180 per cento equivale a un risparmio d’imposta aggiuntivo del 43,2 per cento del costo del bene.

Esempio: un progetto da 1.200.000 euro

Una PMI prevede una spesa complessiva di 1.200.000 euro: 600.000 di beni 4.0 interconnessi e 600.000 di opere murarie e adeguamenti dell’edificio. Solo i primi rientrano nelle categorie del comma 429. La maggiorazione del 180 per cento su 600.000 euro vale 1.080.000 euro di ulteriore deduzione, cioè circa 259.200 euro di Ires in meno (24 per cento) ripartiti negli anni di ammortamento. Le opere murarie restano fuori da questo calcolo e potrebbero essere considerate in un altro strumento, se il bando lo consente.

Come si fa il cumulo

Il comma 431 dell’articolo 1 della manovra 2026 (legge 199/2025) permette di sommare l’iperammortamento ad altri sostegni alimentati da fondi italiani o dell’Unione che riguardano le stesse spese, a due condizioni: gli altri aiuti non devono finanziare la stessa porzione di spesa di ciascun acquisto, né far salire il beneficio complessivo oltre quanto realmente speso. Dalla base su cui si calcola la maggiorazione vanno sottratti gli altri contributi ottenuti sulle medesime spese agevolabili. Per un macchinario da 100 coperto per 30 da un contributo, la base non può restare 100. Ogni misura può inoltre contenere un divieto di cumulo proprio, da rispettare.

Domande frequenti

Il de minimis si calcola per singola società?
No, per impresa unica: gli aiuti ricevuti dai soggetti collegati si sommano.

L’iperammortamento si incassa subito?
No. È una deduzione che riduce le imposte negli anni di ammortamento o nella durata del leasing.

La Nuova Sabatini si può sommare all’iperammortamento?
Il comma 431 ammette il cumulo con altre agevolazioni alle condizioni indicate; le regole della singola misura vanno verificate caso per caso. Le fonti lette non trattano specificamente questa combinazione.

I beni devono ancora essere prodotti in Europa?
No: il decreto-legge 38/2026 ha soppresso il requisito con effetto dal 1° gennaio 2026.

Fonti

Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione sugli aiuti de minimis, articoli 3 e 8, e regolamento (UE) 651/2014, parte iniziale, letti su EUR-Lex. Ministero delle imprese e del made in Italy, scheda della misura Nuova Sabatini 2026, nella copia pubblicata da una Camera di commercio. Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 427, 429, 431 e 468, e decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, articolo 7, letti attraverso il contributo di Lombardo pubblicato su dirittobancario.it (luglio 2026) e l’approfondimento di Fisco e Tasse sulla legge di bilancio 2026. Non sono stati letti i testi di Normattiva né i bandi SIMEST, che l’articolo precedente citava in termini generali e che qui non sono trattati.

Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.

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Tiziano Beneggi

Agosto 10, 2026

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