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Dal 2021 un mese in più per il versamento del bollo

 

Nuove e diversificate scadenze di versamento del bollo relativo alle fatture elettroniche, con definizione delle procedure di recupero e irrogazione delle sanzioni.

 

In base infatti alle nuove tempistiche, il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come al momento previsto, entro il giorno 20 del primo mese successivo allo stesso trimestre. Il bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2021 dovrà quindi essere versato entro il 31 maggio 2021. Le scadenze ordinarie presentano una particolarità quanto al secondo trimestre dell’anno: il pagamento andrà effettuato in questo caso entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura. Quindi il bollo per i mesi di aprile, maggio e giugno dovrà essere pagato entro il 30 settembre. Tempistiche differenziate di pagamento sono possibili inoltre per il primo e secondo trimestre quando l’imposta dovuta risulti inferiore ai 250 euro: più precisamente se il bollo complessivamente dovuto nel primo trimestre solare non supera tale importo, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30 settembre. Se l’importo dell’imposta per i primi due trimestri solari, complessivamente considerato, non supera i 250 euro, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre, e quindi entro il 30 novembre.

 

Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1° gennaio 2021, l’agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’informazione verrà messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, con le modalità telematiche da definirsi con il provvedimento dell’agenzia delle Entrate. Il cedente o il prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione a una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l’applicazione del bollo procede, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati, disponendo pertanto di una stretta tempistica per controllare i dati ricevuti e variare gli stessi. Per le fatture elettroniche inviate nel secondo trimestre, la variazione può essere effettuata entro il 10 settembre dell’anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.

 

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