Dal 1° luglio 2026 numerosi prodotti originari degli Stati Uniti possono essere importati nell’Unione europea a dazio zero. L’agevolazione non riguarda però indistintamente tutte le merci spedite dagli USA e non opera sulla base di una semplice dichiarazione commerciale del fornitore.
Il prodotto deve rientrare tra quelli individuati dal regolamento UE 2026/1455 e deve avere origine statunitense secondo le regole di origine non preferenziale stabilite dal Codice doganale dell’Unione.
L’importatore europeo rimane responsabile della correttezza della dichiarazione doganale. Deve quindi acquisire dal fornitore informazioni sulla produzione, sulle materie utilizzate e sulle lavorazioni effettuate negli Stati Uniti.
La provenienza fisica della merce non basta: un bene spedito da un magazzino statunitense può avere origine cinese, messicana o di un altro Paese e non beneficiare del trattamento.
Risposta breve
Il regolamento UE 2026/1455 ha azzerato, dal 1° luglio 2026, i dazi doganali su un ampio elenco di prodotti industriali e agricoli originari degli Stati Uniti.
Per applicare il dazio zero occorre verificare:
- il codice di classificazione doganale del prodotto;
- la sua inclusione nel regolamento;
- l’origine statunitense secondo le regole europee;
- le lavorazioni effettuate negli Stati Uniti;
- la documentazione fornita dall’esportatore;
- il trasporto diretto o la permanenza sotto vigilanza doganale durante il transito.
Il beneficio non esclude IVA all’importazione, accise, misure antidumping, controlli sanitari o obblighi di conformità del prodotto eventualmente applicabili.
Un rapporto tariffario asimmetrico
La disciplina nasce nel contesto dei nuovi rapporti commerciali tra Unione europea e Stati Uniti.
Mentre una parte significativa delle esportazioni europee verso gli Stati Uniti è sottoposta a un’aliquota doganale generale del 15%, l’Unione ha previsto il dazio zero per numerose categorie di merci statunitensi.
Il trattamento è quindi asimmetrico: la riduzione europea non deriva, almeno nella sua configurazione iniziale, da un accordo di libero scambio pienamente reciproco dotato di un protocollo comune sull’origine.
L’Unione applica unilateralmente il vantaggio tariffario, utilizzando in via transitoria le proprie regole di origine non preferenziale.
Il regolamento UE 2026/1455
Il regolamento UE 2026/1455 individua i prodotti ammessi al trattamento tariffario e stabilisce le condizioni per accedervi.
La misura riguarda un’ampia gamma di beni industriali e agricoli, ma deve essere verificata sulla base del codice della nomenclatura combinata attribuito a ciascuna merce.
Prima di applicare l’aliquota zero, l’importatore deve quindi accertare:
- la corretta classificazione doganale;
- la presenza del codice nell’elenco agevolato;
- l’origine statunitense;
- il rispetto delle condizioni previste dal regolamento;
- l’assenza di ulteriori misure applicabili.
Non è sufficiente che il prodotto sia normalmente associato all’industria americana o commercializzato da un’impresa statunitense.
Dazio zero non significa importazione esente
L’azzeramento del dazio riguarda esclusivamente il tributo doganale ordinario previsto per la specifica voce tariffaria.
All’importazione possono rimanere dovuti o applicabili:
| Voce | Effetto del dazio zero |
|---|---|
| Dazio doganale ordinario | Azzerato per i prodotti ammessi |
| IVA all’importazione | Resta dovuta |
| Accise | Restano dovute, se applicabili |
| Dazi antidumping | Da verificare separatamente |
| Dazi compensativi | Da verificare separatamente |
| Misure di salvaguardia | Possono continuare ad applicarsi |
| Controlli sanitari e fitosanitari | Restano obbligatori |
| Norme sulla sicurezza dei prodotti | Restano obbligatorie |
| Restrizioni e autorizzazioni | Restano applicabili |
L’importatore deve quindi evitare di confondere la riduzione tariffaria con un’esenzione complessiva dall’imposizione e dai controlli doganali.
Origine e provenienza non coincidono
Nel linguaggio commerciale si tende spesso a considerare “americano” un prodotto acquistato da un fornitore statunitense o spedito dagli Stati Uniti.
Ai fini doganali questo criterio non è sufficiente.
La provenienza indica il luogo dal quale la merce viene spedita. L’origine individua invece il Paese al quale viene attribuita la produzione del bene secondo precise regole giuridiche.
Un prodotto può essere:
- venduto da una società statunitense;
- fatturato in dollari;
- spedito da un deposito negli Stati Uniti;
- contrassegnato con un marchio americano;
senza avere origine doganale statunitense.
Se il prodotto è stato realizzato integralmente in un altro Paese o ha subito negli Stati Uniti lavorazioni insufficienti, il dazio zero non è applicabile.
Le regole di origine non preferenziale
Il regolamento UE 2026/1455 prevede che l’origine dei prodotti sia determinata, nella fase iniziale, secondo le regole di origine non preferenziale contenute nel regolamento UE 952/2013, il Codice doganale dell’Unione.
La scelta è peculiare. Normalmente un trattamento tariffario agevolato viene associato a regole di origine preferenziale previste da un accordo commerciale o da una concessione unilaterale.
In questo caso il vantaggio viene invece accordato utilizzando, almeno temporaneamente, le regole europee di origine non preferenziale.
Ciò significa che l’origine USA deve essere verificata applicando i criteri dell’Unione europea e non semplicemente quelli utilizzati dall’esportatore secondo la legislazione statunitense.
Prodotti interamente ottenuti
Un bene può avere origine statunitense quando è interamente ottenuto negli Stati Uniti.
La categoria riguarda, in funzione delle disposizioni applicabili, prodotti come:
- minerali estratti nel territorio;
- prodotti agricoli raccolti negli Stati Uniti;
- animali nati e allevati nel Paese;
- prodotti ottenuti dagli animali;
- merci realizzate esclusivamente con materiali originari;
- altri beni interamente prodotti nel territorio.
Per i prodotti industriali composti da materie o componenti provenienti da più Paesi, il criterio dell’intera produzione è raramente applicabile. Diventa quindi necessario individuare il luogo dell’ultima trasformazione sostanziale.
L’ultima trasformazione sostanziale
Quando alla produzione partecipano due o più Paesi, l’articolo 60 del Codice doganale dell’Unione attribuisce l’origine al luogo nel quale è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata e conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o con una fase importante del processo produttivo.
Non tutte le attività modificano l’origine.
Operazioni come riconfezionamento, etichettatura, semplice assemblaggio, selezione o deposito possono risultare insufficienti.
Per alcune categorie merceologiche, l’allegato 22-01 del regolamento delegato UE 2015/2446 stabilisce regole specifiche, fondate ad esempio:
- sul cambio di voce doganale;
- sul valore dei materiali non originari;
- su una determinata fase produttiva;
- su lavorazioni tecniche espressamente individuate.
L’esportatore statunitense deve quindi conoscere il codice doganale europeo del prodotto e ricostruire la lavorazione secondo i criteri dell’Unione.
Chi deve dimostrare l’origine
In dogana la dichiarazione viene presentata dall’importatore o dal suo rappresentante. È quindi l’operatore unionale a rispondere della correttezza del trattamento richiesto.
L’articolo 61 del Codice doganale consente alle autorità di chiedere qualsiasi elemento necessario a comprovare l’origine non preferenziale dichiarata.
Se la prova non è sufficiente, l’autorità può:
- negare l’applicazione del dazio zero;
- recuperare il dazio non versato;
- applicare interessi;
- contestare sanzioni;
- estendere i controlli ad altre importazioni;
- riesaminare le dichiarazioni precedenti.
Un errore del fornitore statunitense non libera automaticamente l’importatore europeo dalle proprie responsabilità doganali.
Quali documenti chiedere al fornitore americano
Le prove dell’origine non preferenziale non sono soggette agli stessi formalismi previsti dagli accordi commerciali preferenziali. Non esiste, in questa fase, un certificato standard equivalente all’EUR.1.
L’importatore dovrebbe comunque acquisire un fascicolo coerente, composto in base alla complessità del prodotto.
| Documento | Finalità |
|---|---|
| Certificato di origine | Prima attestazione dell’origine dichiarata |
| Dichiarazione del produttore | Individuazione del luogo di fabbricazione |
| Distinta base | Origine dei componenti utilizzati |
| Descrizione del processo produttivo | Verifica della trasformazione sostanziale |
| Codici doganali dei materiali | Controllo delle regole dell’allegato 22-01 |
| Fatture dei componenti | Riscontro dei valori e dei fornitori |
| Schede tecniche | Caratteristiche essenziali del prodotto |
| Documenti di trasporto | Percorso seguito dalla merce |
| Dichiarazione sulle lavorazioni | Individuazione delle attività svolte negli USA |
Il certificato di origine rilasciato nel Paese di partenza è utile, ma non dovrebbe essere considerato una prova assoluta quando la filiera produttiva è complessa.
Gli avvisi dell’Agenzia delle Dogane
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, negli avvisi del 3, 7 e 22 luglio 2026, ha fornito indicazioni operative sull’applicazione della misura.
Gli avvisi ribadiscono che, secondo il Codice doganale dell’Unione, la prova dell’origine non preferenziale può essere fornita con mezzi diversi. ADM suggerisce comunque agli importatori italiani di acquisire, quando possibile, un certificato di origine emesso nel Paese di partenza.
La libertà della prova non riduce il livello di responsabilità. Quanto più articolata è la produzione, tanto più dettagliate devono essere le informazioni conservate.
Il requisito del trasporto diretto
Per accedere al beneficio deve essere dimostrato anche il collegamento logistico tra Stati Uniti e Unione europea.
L’articolo 59-bis del regolamento di esecuzione UE 2015/2447, introdotto dal regolamento UE 2026/1422, richiede che le merci siano trasportate direttamente dagli Stati Uniti nell’Unione.
Il passaggio attraverso un Paese terzo non esclude necessariamente il beneficio, purché le merci:
- rimangano sotto vigilanza doganale;
- non siano immesse in libera pratica nel Paese di transito;
- non subiscano trasformazioni o manipolazioni ulteriori;
- siano sottoposte soltanto alle operazioni necessarie alla conservazione;
- siano accompagnate da documenti idonei a ricostruire il percorso.
Devono quindi essere conservati documenti di trasporto, polizze di carico, certificati di non manipolazione e dati relativi all’eventuale deposito doganale.
L’informazione vincolante sull’origine
Quando l’origine dipende da lavorazioni complesse o da componenti provenienti da più Paesi, l’impresa può richiedere un’informazione vincolante sull’origine, comunemente indicata come IVO.
L’IVO è una decisione dell’autorità doganale che stabilisce preventivamente l’origine di una determinata merce sulla base delle informazioni e del processo produttivo dichiarati.
La decisione:
- vincola le autorità doganali e il titolare;
- è riferita a uno specifico prodotto e processo;
- ha normalmente validità triennale;
- riduce l’incertezza nelle importazioni ripetute;
- richiede una descrizione completa della produzione.
L’IVO non sostituisce la corretta classificazione doganale. Quando esistono dubbi anche sul codice della merce, può essere necessario valutare separatamente un’informazione tariffaria vincolante.
Classificazione e origine devono essere verificate insieme
L’applicazione del dazio zero dipende da due qualificazioni distinte:
- quale sia il codice doganale del prodotto;
- quale sia la sua origine.
Un errore nella classificazione può comportare l’applicazione dell’agevolazione a una merce non inclusa nel regolamento. Un errore sull’origine può invece attribuire il trattamento statunitense a un bene che non ha subito negli Stati Uniti una trasformazione sufficiente.
Le due verifiche devono essere documentate separatamente e coordinate nella dichiarazione doganale.
La due diligence tra importatore e fornitore
Il contratto commerciale dovrebbe disciplinare espressamente gli obblighi informativi del fornitore statunitense.
È opportuno prevedere:
- dichiarazione sull’origine secondo le regole UE;
- obbligo di comunicare modifiche nella filiera;
- disponibilità della distinta base e dei processi produttivi;
- conservazione della documentazione;
- assistenza in caso di controllo doganale;
- responsabilità per dichiarazioni inesatte;
- aggiornamento in caso di modifica dei materiali o dei fornitori.
Una generica formula “Made in USA” non offre una protezione sufficiente all’importatore.
Prima di applicare il beneficio, occorre capire chi produce realmente il bene, dove vengono realizzate le lavorazioni determinanti e quali componenti non originari vengono impiegati.
Keys & Insights
| Punto chiave | Conseguenza operativa |
|---|---|
| Il dazio zero non riguarda tutti i prodotti USA | Va verificato il codice doganale |
| Provenienza e origine sono concetti diversi | La spedizione dagli USA non basta |
| Si applicano le regole UE | Il fornitore deve conoscere i criteri europei |
| Rileva l’ultima trasformazione sostanziale | Le lavorazioni minime non attribuiscono origine |
| La prova non ha un unico formato | Serve un fascicolo documentale coerente |
| L’importatore risponde della dichiarazione | Le attestazioni del fornitore vanno controllate |
| Il transito è ammesso a condizioni | La merce deve restare sotto vigilanza |
| L’IVO riduce l’incertezza | È utile per prodotti complessi o ricorrenti |
| IVA e altre misure restano applicabili | Dazio zero non significa importazione esente |
In sintesi
Dal 1° luglio 2026 numerosi prodotti statunitensi possono entrare nell’Unione europea a dazio zero, secondo il regolamento UE 2026/1455.
Il beneficio è subordinato alla corretta classificazione della merce e alla prova dell’origine statunitense secondo le regole non preferenziali del Codice doganale dell’Unione.
Non basta acquistare da un fornitore americano o ricevere la merce dagli Stati Uniti. L’importatore deve poter dimostrare dove il prodotto è stato fabbricato e quale lavorazione sostanziale gli abbia attribuito l’origine.
Prima del prossimo ordine dagli Stati Uniti, conviene far verificare allo Studio il codice doganale, l’inclusione del prodotto nel regolamento e la documentazione di origine. Dopo lo sdoganamento, l’assenza di prove adeguate può tradursi nel recupero del dazio e nell’applicazione di sanzioni.