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Decontribuzione occupazione donne, aggiornati per il 2022 settori e professioni

 

Il Ministero del lavoro ha individuato per l’anno 2022 i settori e le professioni, ai fini dell’applicazione degli incentivi all’assunzione di cui all’art. 4, cc. 8-11, della legge 92/2012, nei quali il gender gap supera del 25% la media annua dell’anno precedente

 

L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Sono invece escluse le imprese del settore finanziario (le banche ad esempio), in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione del Temporary Framework; si tratta delle imprese rientranti all’interno della sezione K della classificazione NACE, corrispondente i codici Ateco 2007 che rientrano nelle divisioni 64, 65 e 66.

 

tipo assunzione durata
Tempo indeterminato 18 mesi
Tempo determinato 12 mesi
Proroga TD agevolato 12 mesi
Trasformazione Tempo indeterminato 18 mesi complessivi se la trasformazione avviene entro i 12 mesi di TD

 

I rapporti di lavoro che soddisfano in requisiti richiesti vengono premiati, attualmente fino al 31/12/2022, con una riduzione del 100% del costo contributivo datoriale ai fini INPS del limite di € 6.000,00 per anno.

 

La durata dell’esonero varia in funzione del tipo di rapporto di lavoro avviato ed in particolare:

  • 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
  • se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi; in tal caso la trasformazione deve intervenire entro la scadenza prevista del beneficio (12 mesi);
  • l’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

 

Il beneficio spetta anche in caso di part-time, nel rapporto di lavoro a scopo di somministrazione ed anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 142/2001. Restano esclusi dal perimetro delle tipologie di lavoro incentivabili i rapporti di lavoro domestico e intermittente.

 

La riduzione contributiva è applicabile ai rapporti di lavoro attivati con le seguenti categorie di soggetti:

  • donne con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. La definizione delle aree svantaggiate di cui il beneficio in commento è da rinvenire all’interno delle Aree indicate dalla carta degli aiuti a finalità regionale che sarà approvata per il 2022 dall’Unione Europea. Per il periodo 2017/2020, prorogato per tutto il 2021 vi rientrano le Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria Sicilia e Sardegna;
  • donne di qualsiasi età, impiegate con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. L’allegato A del Decreto n. 402 del 17 dicembre 2021 definisce i settori e le professioni caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale per l’anno 2022; vi rientrano l’agricoltura, l’Industria delle costruzioni, estrattiva, dell’acqua, dei rifiuti, del settore elettrico e manifatturiero, il Trasporto e magazzinaggio, l’informazione e la comunicazione ed i servizi generali della pubblica amministrazione. Le professioni incentivabili, come i conduttori di impianti industriali o gli operai dell’industria estrattiva, sono indicate all’interno dell’allegato B del sopracitato Decreto.

 

Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 34/2013, ha precisato che possono definirsi privi d’impiego regolarmente retribuito coloro i quali non abbiano prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi oppure che non abbiano svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione.

 

L’utilizzo dell’esonero è comunque condizionato al rispetto dei principi generali in tema d’incentivi nei rapporti di lavoro previsti dall’art. 31, D.Lgs. n. 150/2015. L’assunzione incentivata deve inoltre realizzare l’incremento occupazionale netto calcolato in ULA. Tra gli altri requisiti occorre il possesso del DURC ed il rispetto delle norme fondamentali in materia di condizioni di lavoro di cui la Legge n. 81/2008.

 

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