Dal 4 settembre 2026 l’Inps riconosce, a determinate condizioni, la tutela economica di malattia anche per il giorno immediatamente precedente al rilascio di un certificato emesso dopo una visita ambulatoriale. La circolare Inps 92/2026 supera il precedente criterio che ammetteva la retrodatazione di un giorno soltanto in caso di visita domiciliare. La novità interessa lavoratori aventi diritto all’indennità e datori di lavoro chiamati a gestire assenze, carenza, conguagli e flussi Uniemens.
Il riconoscimento non è automatico. Il medico deve indicare nel certificato la data dichiarata di inizio della malattia e il giorno precedente deve essere feriale: non può coincidere con sabato, domenica o festività infrasettimanale. Per le aziende il controllo deve quindi partire dal certificato e dal relativo PUC, senza limitarsi alla comunicazione del dipendente.
Risposta breve
Se la visita ambulatoriale avviene il giorno successivo all’insorgenza della malattia, dal 4 settembre 2026 l’Inps può coprire anche il giorno precedente. Servono l’indicazione del medico nel campo relativo alla data iniziale e la natura feriale della giornata. La nuova regola può anticipare la decorrenza della carenza e dell’indennità e deve essere recepita nel calendario giornaliero Uniemens.
Cosa prevedeva la regola precedente
La prassi storica, fondata sulla circolare Inps 147/1996, faceva decorrere ordinariamente la prestazione dal giorno di rilascio del certificato, coincidente con la visita medica. La possibilità di riconoscere il giorno precedente era circoscritta alla visita domiciliare, purché il medico la qualificasse espressamente come tale, compilasse il campo sulla data dichiarata di insorgenza e la giornata anteriore fosse feriale.
Quando il lavoratore si recava in ambulatorio, il giorno antecedente alla visita restava invece fuori dalla tutela previdenziale. L’assenza doveva essere gestita con un titolo diverso secondo la situazione concreta e il contratto collettivo applicato. Nei certificati di continuazione tardivi, l’effetto poteva estendersi alla continuità dell’evento e alla carenza, con conseguenze economiche per impresa e dipendente.
Il criterio era semplice da applicare ma non più coerente con l’organizzazione dell’assistenza territoriale. La prenotazione degli accessi, il carico dei medici di medicina generale e l’impossibilità frequente di ottenere una visita nella stessa giornata potevano lasciare privo di copertura un lavoratore che aveva comunicato tempestivamente l’assenza ma era stato visitato soltanto il giorno successivo.
La nuova decorrenza dal 4 settembre 2026
Con la circolare 92/2026 l’Inps adotta una lettura evolutiva della disciplina. La retrodatazione di un giorno viene estesa alla visita ambulatoriale, allineando il trattamento alla realtà organizzativa della medicina territoriale. L’intervento opera dalla data della circolare, il 4 settembre 2026, e non consente una retrodatazione indiscriminata.
Il limite resta infatti il giorno immediatamente precedente al certificato. Se la visita avviene martedì, la tutela può partire da lunedì; non può essere estesa automaticamente alla domenica o a una data anteriore. Inoltre, la data di inizio deve risultare dal certificato: una dichiarazione separata del lavoratore o una comunicazione aziendale non sostituiscono la compilazione medica.
La giornata anteriore deve essere feriale e non può essere sabato, domenica o una festività infrasettimanale. Per i giorni coperti dalla continuità assistenziale l’Istituto mantiene l’onere di ottenere una certificazione tempestiva attraverso i servizi disponibili. Questo limite deve essere verificato prima di attribuire il codice di malattia nel flusso.
| Situazione | Decorrenza possibile | Verifica decisiva |
|---|---|---|
| Visita ambulatoriale il giorno successivo | Dal giorno precedente | Data iniziale compilata dal medico e giornata precedente feriale. |
| Giorno precedente sabato o domenica | Dal giorno del certificato | La retrodatazione non opera secondo le nuove indicazioni. |
| Giorno precedente festivo infrasettimanale | Dal giorno del certificato | La giornata festiva non rientra nell’estensione. |
| Certificato senza data dichiarata di inizio | Dal giorno del rilascio | Manca il presupposto documentale per il giorno anteriore. |
Effetti su busta paga, carenza e Uniemens
L’anticipazione della decorrenza può cambiare il conteggio dei giorni di carenza e il momento da cui scatta l’indennizzo a carico dell’Inps, secondo la disciplina applicabile al lavoratore. Il datore deve quindi allineare l’assenza giornaliera, il trattamento economico previsto dal Ccnl, l’eventuale anticipazione dell’indennità e il conguaglio.
Nel calendario giornaliero Uniemens la giornata riconosciuta deve essere collegata allo stesso evento e allo stesso Protocollo univoco del certificato. Il fatto che il PUC sia stato generato il giorno successivo non impedisce l’associazione alla giornata feriale precedente quando ricorrono le condizioni fissate dalla circolare. L’ufficio paghe deve tuttavia evitare automatismi basati sulla sola vicinanza delle date.
Si consideri un dipendente che si assenta lunedì e viene visitato in ambulatorio martedì. Se il medico indica il lunedì come data di inizio e la giornata non è festiva, l’evento decorre dal lunedì. La carenza parte quindi da quella data e il calendario Uniemens può rappresentare l’assenza come malattia, collegandola al PUC del certificato del martedì.
Se, invece, il giorno precedente è domenica oppure una festività, la nuova regola non consente di anticipare la decorrenza. La gestione della giornata priva di certificazione va valutata secondo il calendario di lavoro, la disciplina collettiva e le altre causali disponibili. Attribuire comunque il codice di malattia può produrre anomalie o un conguaglio non spettante.
Le procedure aziendali da aggiornare
La prima modifica riguarda le istruzioni consegnate ai dipendenti. La nuova possibilità non elimina l’obbligo di comunicare tempestivamente l’assenza e di attivarsi per ottenere il certificato. Il lavoratore deve sapere che la retrodatazione è limitata a un solo giorno, dipende dalla compilazione del medico e non opera per weekend e festività.
Il secondo intervento riguarda il flusso tra responsabile, amministrazione del personale e consulente paghe. La comunicazione iniziale dell’assenza deve essere confrontata con i dati del certificato appena disponibili. In particolare, occorre controllare data di rilascio, data dichiarata di inizio, prognosi, PUC e natura feriale della giornata retrodatata.
È opportuno introdurre un controllo specifico sulle continuazioni. La presenza di più certificati ravvicinati può incidere sull’unicità dell’evento, sulla carenza e sulle percentuali di indennizzo. Il nuovo orientamento sulla visita ambulatoriale non sostituisce le regole applicabili alla continuazione e non autorizza a unire eventi diversi senza riscontro documentale.
Un controllo in quattro passaggi
La verifica può essere organizzata attorno a quattro informazioni: quando il lavoratore ha comunicato l’assenza; quando si è svolta la visita; quale data il medico ha indicato come inizio; quale tipo di giornata precede il certificato. Solo dopo questa riconciliazione l’evento dovrebbe essere consolidato in busta paga e nel flusso Uniemens.
Le aziende con paghe elaborate esternamente dovrebbero definire chi effettua il controllo e con quali tempi. Se il certificato arriva dopo la chiusura delle presenze, può essere necessario correggere il cedolino o il flusso. Una responsabilità non assegnata aumenta il rischio che il giorno precedente resti classificato come ferie, permesso o assenza ingiustificata anche quando è coperto dalla nuova regola.
I rischi da evitare
Il primo rischio è estendere la retrodatazione a più di un giorno. La circolare riconosce soltanto la giornata immediatamente precedente. Il secondo è applicarla a sabato, domenica o festività infrasettimanale. Il terzo è basarsi sulla dichiarazione del dipendente senza verificare che il medico abbia compilato il campo richiesto.
Un ulteriore errore consiste nel mantenere le vecchie regole nei software o nelle checklist. In questo caso il lavoratore può perdere una giornata di tutela e l’azienda può calcolare in modo errato la carenza. Il problema può emergere soltanto in sede di quadratura o contestazione, quando correggere paghe e flussi diventa più oneroso.
Infine, la decorrenza previdenziale non esaurisce ogni valutazione sul rapporto di lavoro. Restano da considerare obblighi di comunicazione, fasce di reperibilità, trattamento previsto dal Ccnl e disciplina delle assenze. La circolare interviene sul momento iniziale della tutela Inps, non su tutti gli aspetti della gestione della malattia.
In sintesi
Dal 4 settembre 2026 il giorno feriale precedente a una visita ambulatoriale può essere riconosciuto come malattia se il medico lo indica nel certificato. La novità supera la distinzione rigida tra visita domiciliare e ambulatoriale, ma conserva condizioni precise: un solo giorno di retrodatazione, corretta compilazione del certificato e esclusione di sabati, domeniche e festività.
I datori devono aggiornare procedure, controlli e flussi paghe. La quadratura tra comunicazione del dipendente, certificato, PUC, calendario e Uniemens è il presidio essenziale per evitare giornate non riconosciute, carenze calcolate male e conguagli incoerenti.