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Decreto Agosto, ammortamenti subito deducibili con la rivalutazione

 

Chi vorrà attribuire rilevanza fiscale ai maggiori importi potrà farlo, pagando una imposta sostitutiva del 3% indistintamente per beni ammortizzabili e non. Gli effetti fiscali della rivalutazione decorrono già dall’esercizio 2021. Per le plusvalenze da cessione i nuovi valori fiscali sono invece validi dal 1° gennaio 2024.

 

Il decreto Agosto ripropone un provvedimento di rivalutazione dei beni di impresa (immobilizzazioni e partecipazioni) già posseduti e iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2019. La rivalutazione, da effettuare nel bilancio al 31 dicembre 2020, può seguire due strade. Un adeguamento valori solo civilistico-contabile (e dunque in deroga alle norme del Codice civile), senza imposte da pagare, e uno con riconoscimento fiscale dei maggiori importi iscritti nel bilancio che prevede il versamento di una imposta sostitutiva del 3 per cento.

 

Il maggior valore attribuito ai beni «può essere riconosciuto» fiscalmente pagando la sostitutiva. L’imposta sostitutiva può essere versata fino a un massimo di tre rate annuali (con scadenza a giugno 2021, 2022 e 2023), anche compensandone l’importo con crediti fiscali nel modello F24. Chi versa la sostitutiva potrà anche affrancare la riserva in sospensione di imposta che in tal caso si genera, pagando una ulteriore imposta del 10% (da versare sempre in tre rate). La rivalutazione solo civilistica, infatti, non produce effetti sospensivi sulla riserva.

 

Un ulteriore aspetto favorevole della nuova rivalutazione è la possibilità, pagando il modesto importo di sostitutiva del 3%, di dedurre immediatamente i maggiori ammortamenti, recuperando Ires e Irap per un totale del 27,9 per cento. La deduzione fiscale scatta infatti dall’esercizio 2021 (modello Redditi 2022) che è il primo, secondo i principi contabili, dal quale si imputano in bilancio i maggiori ammortamenti. Non si creeranno, dunque, disallineamenti temporanei contabili-fiscali (neppure nel 2020). Dal 2021, i valori assumeranno rilevanza anche per i calcoli dei ricavi minimi delle società non operative. Come in passato viene invece previsto un differimento temporale della efficacia fiscale in caso di cessione dei beni rivalutati. Se l’alienazione è effettuata entro il 31 dicembre 2023, la rivalutazione (fiscale) non ha effetto. Le plusvalenze si calcolano sul costo ante rivalutazione e verrà accreditata l’imposta sostitutiva corrispondente. Dal 1° gennaio successivo, invece, anche per le plusvalenze la rivalutazione assume pieno effetto.

 

La rivalutazione (con o senza riconoscimento fiscale) va affrontata con dovuta cautela in funzione della recuperabilità nel conto economico e nel patrimonio netto dei maggiori ammortamenti che scaturiranno dagli importi adeguati, vista la attuale crisi economica e le conseguenti perdite che ne deriveranno. Molte imprese (previa effettuazione di una stima dell’allungamento della vita utile dei beni) opteranno per operare la rivalutazione mediante riduzione del fondo ammortamento lasciando dunque invariato l’importo iscritto all’attivo su cui va applicato il coefficiente tabellare. Ciò farà sì che gli importi a conto economico restino immutati.

 

Nel caso non si attribuisca riconoscimento fiscale ai maggiori valori, il saldo attivo di rivalutazione costituisce riserva di utili la cui distribuzione è equiparata a un dividendo. Possibile mixare rivalutazione civile e fiscale con il vincolo della uniformità di scelta per l’intera categoria omogenea.

La rivalutazione prevista dal decreto Agosto segue l’impostazione di quella degli immobili introdotta dal Dl 185/2008, consentendo la scelta tra adeguamento solo bilancistico e adeguamento anche fiscale. Al riguardo possono dunque essere riproposti i principali chiarimenti all’epoca forniti dall’Amministrazione finanziaria con le circolari 11/2009 e 22/2009.

 

  • Il primo riguarda la possibilità di operare la scelta dell’affrancamento fiscale anche solamente per taluni beni, dovendosi peraltro rispettare una uniformità di criterio per l’intera categoria omogenea. Si potrebbero dunque rivalutare con effetti fiscali beni che hanno un rapido recupero in termini di ammortamento (o quelli che si è intenzionati ad alienare dal 2024 in avanti con emersione di significative plusvalenze), lasciando in ambito solo contabile la rivalutazione di altri beni (terreni sottostanti o pertinenziali ai fabbricati).
  • Un altro aspetto da non trascurare nella scelta circa il pagamento della sostitutiva riguarda il differente regime del saldo di rivalutazione.

 

La circolare 11/E/2009 chiarì che, qualora il contribuente iscriva in bilancio il maggior valore sui beni senza optare per il riconoscimento fiscale dello stesso, il saldo attivo non costituisce riserva in sospensione d’imposta, fermo restando la necessità di imputarlo al capitale o accantonarlo in una speciale riserva con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva da rivalutazione senza sostitutiva, cioè, è una ordinaria riserva di utili che in caso di distribuzione viene tassata sul socio come dividendo (società di capitali), ma non è imponibile sulla società. Qualora la rivalutazione sia in parte “fiscale” e in parte “solo civile”, la riserva andrà scomposta tra quella in sospensione (corrispondente alla rivalutazione fiscale), che è possibile affrancare pagando il 10%, e quella equiparata a riserva di utili.

 

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