Da oggi, 18/08/2020, scatta la proroga “mobile” del blocco dei licenziamenti, legato all’utilizzo della Cig d’emergenza, tutte e 18 le nuove settimane, o, in alternativa, dell’esonero contributivo fino a 4 mesi, allungandolo, così, per molte imprese, tra metà novembre e fine anno. Lo stop agli atti di recesso datoriale va avanti dal 17 marzo.
La norma, articolo 14 del dl 104 (Decreto Agosto), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 agosto, n. 203, contiene tre espresse eccezioni al divieto. A queste tre ipotesi, i primi commentatori della disposizione ne hanno aggiunte, in via interpretativa, almeno altre tre.
Nel dettaglio:
- Cessazione definitiva dell’attività dell’impresa: sono fuori dallo stop i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività.
- Accordo aziendale di incentivo all’esodo: L’azienda può tornare a “licenziare” anche con accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo, che consente di concordare con ogni singolo dipendente (che è libero di aderire all’accordo) una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. I lavoratori escono dall’azienda e beneficiano della Naspi (e probabilmente anche di un incentivo all’esodo da parte del datore).
- Fallimento senza esercizio provvisorio dell’impresa: La terza deroga al divieto prevista ex lege è che sono possibili i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso
- Termine della fruizione delle 18 settimane di Cig: Secondo gli esperti, è possibile licenziare al termine della fruizione delle 18 settimane di Cig. Il blocco infatti è legato all’utilizzo della cassa integrazione d’emergenza, vale a dire per tutte le 18 nuove settimane. Secondo gli esperti anche le procedure di licenziamento collettivo, avviate a ridosso del 23 febbraio 2020, e non riconducibili alla causale Covid-19, possono riprendere
- Il datore opta per l’esonero contributivo fino a 4 mesi: L’azienda può rinunciare alla Cig e in alternativa fruire dell’esonero. In questo caso, se il datore rinuncia alla Cig e opta per l’esonero contributivo fino a 4 mesi non può licenziare fino a quando non ha fruito integralmente dell’esonero. Dopo, ovviamente, sì. Il blocco insomma, in queste ipotesi, potrebbe essere breve, se nei mesi di maggio e giugno 2020 il datore ha utilizzato poca cassa
- Modifica strutturale dell’organizzazione: Secondo gli esperti, il divieto di licenziare non opererebbe qualora l’azienda non può ricorrere alla sospensione dei lavoratori o alla riduzione del loro orario, avendo deciso di modificare in modo strutturale l’organizzazione dell’impresa chiudendo un ufficio o un reparto al quale sono addetti 4 dipendenti. Si tratterebbe di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Per le imprese la certezza del diritto è fondamentale; specie in una materia così delicata, viste anche le conseguenze pesanti in caso di errori: un licenziamento illegittimamente intimato rischia, in questi casi, di essere dichiarato nullo, e far scattare la reintegra, oltre ovviamente alla spade di Damocle dei maxi indennizzi (fino a 36 mensilità) oggi peraltro tornati alla discrezionalità dei giudici dopo le recenti pronunce della Consulta.