Decreto Controlli, contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni

 

Il Decreto, in vigore dal 12 novembre 2021, interviene anche per contrastare le frodi sui bonus edilizi.

 

Il provvedimento potenzia e razionalizza l’attività di controllo, accertamento e recupero delle imposte da parte dell’agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi e ai contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Rilancio.

 

Lo scopo che si prefigge il legislatore è quello di potenziare il contrasto alle frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi (articoli 121 e 122, Dl 34/2020), anche mediante l’estensione dell’obbligo del visto di conformità, previsto attualmente per la cessione del credito o lo sconto in fattura, su tutti i bonus edilizi. Tale obbligo, difatti, sarà previsto anche nel caso di:

  1. utilizzo del Superbonus 110% in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi da parte del beneficiario (soggetto che ha pagato i lavori), tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta;
  2. cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%.

 

Viene altresì esteso l’obbligo della congruità dei prezzi.

 

Inoltre, vengono rafforzati i controlli preventivi da parte dell’agenzia delle Entrate, la quale può sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa agenzia che presentano particolari profili di rischio.

Oltretutto, i soggetti obbligati di cui all’articolo 3, Dlgs 231/2007 (banche, Poste, società di intermediazione, operatori finanziari, professionisti, nonché altri operatori non finanziari, ecc.), che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, Dl 34/2020, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti previsti dagli articoli 35 e 42 del medesimo Dlgs.

 

Infine, viene potenziata l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi e ai contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 25, Dl 34/2020. Qualora il Fisco dovesse riscontrare delle irregolarità, notificherà un atto di recupero (articolo 1, commi 421 e 422, legge 311/2004) entro 5 anni dal verificarsi della violazione.

 

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