Il decreto, in vigore dal 7.10.2015, contiene una serie di disposizioni al fine di favorire la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese (cd. decreto «Internazionalizzazione»). Di seguito si riportano alcune delle novità in tema di accertamento delle imposte.
– Interpello sui nuovi investimenti: le imprese, che intendono effettuare in Italia investimenti di importo non inferiore a € 30 milioni con ricadute occupazionali significative in relazione all’attività in cui avviene l’investimento e durature, possono presentare all’Agenzia delle Entrate un’istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione (compresa la valutazione in merito all’esistenza o meno di un’azienda).
– Costi black list: le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti o localizzate in Paesi con regimi fiscali privilegiati sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale. Tale norma si applica dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015.
– Plusvalenze su partecipazioni: per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Paesi a regime fiscale privilegiato, al cedente controllante residente o alle cedenti residenti sue controllate spetta un credito d’imposta ex art. 165, D.P.R. 917/1986 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzionae delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze. Tale norma si applica alle plusvalenze realizzate dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015.
– Definizione di «controllo» per le stabili organizzazioni: si considerano controllate le stabili organizzazioni in Italia, residenti in Stati Ue o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con cui è stato stipulato un accordo per l’effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quella di cui al co. 1 e con i requisiti di cui allo stesso co. 1. Tale norma si applica dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015.
– Spese di rappresentanza: le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se inerenti, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all’ammontare di ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo d’imposta pari all’1,5% di ricavi e altri proventi fino a € 10 milioni, allo 0,6% di ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni, allo 0,4% di ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 50 milioni. Tale norma trova applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015.
– Trasferimento della residenza: i soggetti che esercitano imprese commerciali provenienti da Paesi inclusi nella lista ex art. 11, co. 4, lett. c), D.Lgs. 239/1996 che, trasferendosi in Italia, acquisiscono la residenza ai fini delle imposte sui redditi, assumono quale valore fiscale di attività e passività il valore normale delle stesse, che va calcolato in base all’art. 9, D.P.R. 917/1986. Tale norma si applica dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015.
– Sopravvenienze attive: la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A questo fine, tramite dichiarazione sostitutiva, il socio comunica alla partecipata tale valore. In mancanza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. Invece, non si considerano sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Paesi con cui esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell’associato in partecipazione.
Tale norma trova applicazione dal periodo d’imposta successivo al 7.10.2015.
– Perdite su crediti: i crediti di modesta entità e per quelli verso debitori assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti o che abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche se avviene in un periodo d’imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi o il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l’imputazione non avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito in bilancio. Tale norma si applica dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015.
– Valore della produzione netta di una stabile organizzazione: il valore della produzione netta derivante da una stabile organizzazione è determinato sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le stesse caratteristiche. Tale norma trova applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015.
– Lavoratori rimpatriati: il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la loro residenza in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo per il 70% del suo ammontare se i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 5 periodi d’imposta prcedenti il trasferimento e si impegnano a rimanere in Italia per almeno 2 anni, se l’attività lavorativa viene svolta presso un’impresa residente in forza di un rapporto di lavoro instaurato con la stessa (o con una controllante o controllata), se l’attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia, se i lavoratori rivestono ruoli direttivi o sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. Tale norma si applica dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza.