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Decreto liquidita’: perdite 2020

 

Perdite 2020 sterilizzate ai fini delle conseguenze sul patrimonio previste dal Codice civile, ma solo per il periodo compreso tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020, da intendersi come esercizi chiusi in tale arco temporale. La conversione in legge senza modifiche dell’articolo 6 del Dl Liquidità conferma una boccata d’ossigeno importante per le imprese, anche se i limiti temporali della norma fanno emergere qualche preoccupazione.

 

Lo scopo della disposizione è evitare che la perdita del capitale dovuta alla crisi da Covid-19, ponga gli amministratori nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione anche per imprese performanti fino a pochi mesi fa, e il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa, ai sensi dell’articolo 2486 del Codice civile.

 

Vediamo i casi che si possono verificare, limitandoci per agli esercizi coincidenti con l’anno solare.

 

Esercizio chiuso al 31/12/2019. La società può trovarsi:

 

  1. in utile o con perdite (non coperte da riserve) che intaccano il capitale per non oltre un terzo: nessun problema;
  2. con perdite che intaccano il capitale per oltre un terzo ma non lo fanno scendere al di sotto del limite minimo: occorre convocare l’assemblea per assumere gli opportuni provvedimenti, che potranno anche consistere nel confidare che la situazione si riequilibri nel 2020;
  3. con perdite che intaccano il capitale oltre il terzo e lo portano sotto il minimo legale: la società va ricapitalizzata o trasformata in società di persone; in mancanza essa si scioglie e gli amministratori devono limitarsi a una gestione conservativa.

 

Negli ultimi due casi non potrà essere applicato l’articolo 6 del Dl 23/2020, che, secondo la lettura prevalente delle disposizione, non riguarda l’esercizio 2019.

 

Esercizio chiuso al 31/12/2020. La società può trovarsi:

 

  1. in utile o con perdite (non coperte da riserve) che intaccano il capitale per non oltre un terzo: nessun problema;
  2. con perdite che (comprese quelle pregresse) intaccano il capitale per oltre un terzo ma non lo fanno scendere al di sotto del limite minimo: occorre convocare l’assemblea ma non assumere gli «opportuni provvedimenti»;
  3. perdite che (comprese quelle pregresse) intaccano il capitale oltre il terzo e lo portano sotto il minimo legale: anche in questo gli amministratori devono convocare l’assemblea, ma quest’ultima non è tenuta ad assumere i provvedimenti previsti dal Codice, neppure se il 2020 è il secondo anno “di grazia”, dopo il primo rinvio già operato in chiusura dell’esercizio 2019 (si veda Il Sole 24 Ore del 13 aprile scorso).

 

Negli ultimi due casi vi è applicazione dell’articolo 6 del Dl 23/2020.

 

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