Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto-legge per contenere la diffusione dell’epidemia «Covid-19» del 18/12/2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, a favore dei soggetti che hanno la partita IVA attiva dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO:
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.
Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al Decreto Rilancio (articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), che non abbiano restituito il già menzionato ristoro, ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. L’ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. In ogni caso, l’importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.