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Decreto Rilancio: Cessione detrazione ecobonus e detrazioni ristrutturazioni

 

Il decreto Rilancio n.34 pubblicato in Gazzetta il 19 maggio ed entrato il vigore lo stesso giorno ha previsto in un articolo il 121 le modalita di trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito di imposta cedibile.

La novità è molto attesa perchè consente di monetizzare subito la spesa per la nuova detrazione del 110% per lavori con un alto risparmio energetico ma anche per le vecchie ristrutturazioni del 36%, 50% e 65% che negli anni si sono succedute o che sono previste per diverse tipologie di interventi.

 

E’ previsto che i  soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese relative agli interventi di :

  1. recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), Tuir 917/86;
  2. efficienza energeticadi cui all’articolo 14 del d.l. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119;
  3. adozione di misure antisismichedi cui all’articolo 16, commi da I-bis a 1-septies del dl 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013, e di cui al comma 4 dell’articolo 119;
  4. recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti,ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  5. installazione di impianti fotovoltaicidi cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir 917/86, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del  decreto 34/2020;
  6. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettricidi cui all’articolo 16-ter del dl 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013,  e di cui al comma 8 dell’articolo 119;

possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitoreche ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  2. per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

Questa possibilità è riconosciuta non solo per i nuovi lavori ma anche in relazione alle rate residue di detrazioni relative ad interventi effettuati in anni precedenti.

 

I crediti d’imposta  sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite.  E’ questa la grossa novità che si evince dal decreto pubblicato in gazzetta, non solo per le nuove spese ma anche per quelle effettuate in precedenza. Ora si attente il decreto di attuazione che stabilirà le modalità.

 

Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.

L’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti che hanno sostenuto la spesa.

Le modalità attuative in un decreto da emanarsi con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e cioè entro il 18 giugno 2020.

 


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