I lavoratori stagionali, i quali abbiano già fruito delle indennità di cui al decreto Ristori (D.L. 137/2020), non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum prevista dal decreto Sostegni, pari a 2.400 euro; è uno dei chiarimenti forniti dall’Inps.
L’erogazione una tantum di un’ulteriore indennità di importo pari a 2.400 euro, in attuazione del decreto Sostegni (D.L. 41/2021), riguarda:
- i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori intermittenti;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dello spettacolo.
Tutti coloro che hanno già fruito delle indennità del decreto Ristori non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum del decreto Sostegni ma essa sarà erogata dall’INPS con le modalità di quelle precedenti.
La circolare, inoltre, riporta al suo interno, le tabelle con i codici ATECO per i quali può essere concessa l’indennità ai settori Turismo e Stabilimenti termali e fornisce, tra l’altro, indicazioni ai lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori. Ai fini dell’accesso all’indennità di cui all’art. 10, c. 6, D.L. 41/2021 (di importo complessivo pari a 2.400 euro), è necessario che detti lavoratori siano iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e che possano fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, con un reddito non superiore a 75.000 euro. La citata indennità onnicomprensiva è, altresì, riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 7 contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, con un reddito non superiore ai 35.000 euro. In entrambi i suddetti casi, i lavoratori non devono essere titolari, alla data del 23 marzo 2021, di trattamento pensionistico diretto, né titolari, alla data del 24 marzo 2021, di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità .
NASpI: per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e in applicazione di ciò, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione quindi del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui all’art. 3, del D.Lgs. 22/2015.
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