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Decreto Sostegni: ulteriori interventi agevolativi per imprese e lavoratori autonomi

 

Il Decreto Sostegni contiene misure per 32 miliardi di euro, al fine di sostenere imprese e lavoratori autonomi che stanno continuando ad attraversare difficoltà a causa della nuova ondata epidemiologica e delle conseguenti chiusure e limitazioni.

  • Sono previsti indennizzi slegati dai codici attività, come avvenuto con i decreti emanati nel corso del 2020, ma basati sul calo del fatturato. In particolare, i contributi spettano ai soggetti con partita Iva che hanno consuntivato nel 2020 un calo di almeno il 30% del fatturato 2020 rispetto al 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1 ° gennaio 2019). Sono in ogni caso esclusi dal contributo: i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto; i soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del decreto; gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del Tuir; gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del Tuir. Al sussistere del presupposto della riduzione complessiva del fatturato, il contributo è calcolato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:
    1. fatturato fino a 100.000 euro: 60%;
    2. fatturato tra 100.000 e 400.000 euro: 50%;
    3. fatturato tra 400.000 e 1.000.000 di euro: 40%;
    4. fatturato tra 1 milione e 5 milioni di euro: 30%;
    5. fatturato tra 5 milioni e 10 milioni di euro: 20%.

L’indennizzo minimo è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per le società, mentre l’importo massimo è pari a 150.000 euro. Il beneficiario potrà scegliere tra il pagamento dell’indennizzo oppure la sua trasformazione in credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24 (non si applicano limiti alla compensazione). Sarà necessario presentare una domanda all’agenzia delle Entrate entro 60 giorni dal momento in cui verrà messa a disposizione l’apposita piattaforma informatica. Il contributo – che spetta nei limiti del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato – non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap.

  • Viene differita al 30 aprile 2021 la data di sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi, ingiunzioni degli enti territoriali, relativi alle entrate tributarie e non. Pertanto, il pagamento delle rate sospese dovrà avvenire, in unica soluzione, entro il 31 maggio 2021. Viene differito il pagamento anche delle rate delle definizioni agevolate (cd. «rottamazione ter» e «saldo e stralcio»), che va effettuato: entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020; entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021. Resta operativa la sanatoria del versamento tardivo effettuato entro 5 giorni dalla scadenza (lieve inadempimento), che non fa decadere dalla rateazione. Sarà possibile definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatico delle dichiarazioni (articoli 36-bis, Dpr 600/1973 e 54-bis, Dpr 633/1972) relative alle comunicazioni elaborate: entro il 31 dicembre 2020 per il periodo di imposta 2017; entro il 31 dicembre 2021 per il periodo di imposta 2018. La misura interessa i soggetti con partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto in esame con una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente come risultante dalla dichiarazione Iva entro il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta 2020. Per chi non è tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva si tiene conto dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Tali soggetti possono godere, previa proposta effettuata a cura dell’agenzia delle Entrate, dell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità.
  • È previsto lo stralcio automatico dei debiti residui – alla data di entrata in vigore del decreto – fino a 5.000 euro per i singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2010 (analogamente a quanto avvenuto con lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro previsto dall’articolo 4, Dl 119/2018). Occorre, pertanto, aver riguardo al momento dell’affidamento in carico, e non a quello – successivo – della notifica della cartella di pagamento. Sono annullati anche i carichi riferiti a debiti per i quali è in corso la definizione agevolata («rottamazione-ter» o «saldo e stralcio»). La soglia va considerata comprendendo nei debiti residui la quota capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni. La norma fa riferimento ai «debiti di importo residuo…risultanti dai singoli carichi affidati…» per cui si riapre la questione circa la modalità di individuazione del debito da annullare (se riferito, cioè alla cartella o ai singoli carichi). Inoltre, il riferimento all’affidamento in carico all’agente della riscossione esclude lo stralcio dei debiti risultanti da ingiunzioni fiscali, come parimenti sono esclusi i debiti per risorse proprie della Ue (es. Iva all’importazione) ovvero quelli derivanti da multe e sentenze penali di condanna, condanne della Corte dei Conti e recupero di aiuti di Stato. Lo stralcio avverrà in favore dei contribuenti (non solo persone fisiche, ma anche giuridiche) aventi un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro conseguito nell’anno 2019.
  • Slittano: dal 16 marzo al 31 marzo il termine per la trasmissione all’agenzia delle Entrate della CU (Certificazione Unica) e la consegna al contribuente; dal 16 marzo al 31 marzo il termine per l’invio dei dati relativi alle spese detraibili per permettere la redazione della dichiarazione precompilata; dal 30 aprile al 10 maggio la data a partire dalla quale l’agenzia delle Entrate renderà disponibile la dichiarazione precompilata; dal 10 marzo al 10 giugno il termine per effettuare la conservazione informatica delle fatture elettroniche del 2019.
  • L’indennità pari a 400 euro (da moltiplicare per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino ad un massimo di 2) spetta per i mesi da marzo a maggio in favore dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica (es. valore ISEE inferiore a 15.000 euro).
  • È prevista la proroga della Cassa integrazione Covid: per ulteriori 13 settimane tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 in relazione al trattamento ordinario; per ulteriori 28 settimane tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 a titolo di assegno ordinario o Cig in deroga.
  • Il blocco dei licenziamenti prosegue fino al 30 giugno 2021 per tutto il 2021 prosegue la deroga alle causali dei contratti a tempo determinato.
  • Si prevede un’indennità una tantum da 2.400 euro riconosciuta ad una vasta platea che comprende: dipendenti stagionali o in somministrazione nel turismo e negli stabilimenti termali del turismo; dipendenti stagionali o in somministrazione in altri settori; intermittenti; autonomi privi di partita Iva con contratti occasionali; incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori dello spettacolo; iscritti al Fondo pensione lavoratori spettacolo.

 

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