L’articolo 27, Dl 34/2020 ha previsto una misura agevolativa per le Spa (non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo) con fatturato superiore a 50 milioni di euro: un fondo (Patrimonio destinato) alimentato dal Mef che può effettuare ogni forma di investimento, comunque a carattere temporaneo, per sostenere l’attività di tali imprese, inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario.
L’ammontare massimo di ogni singolo intervento non può superare 2 miliardi di euro.
Per la determinazione del fatturato si dovrà considerare la voce di conto economico ricavi, o la voce equivalente per le società che utilizzano i Principi contabili internazionali, risultante dall’ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato e sottoposto a revisione legale, avente una data di riferimento non anteriore a 18 mesi rispetto alla data di richiesta dell’intervento. Nel caso in cui la società appartenga a un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo. Le società non dovranno trovarsi in situazione di grave irregolarità contributiva o fiscale e non rientrare tra quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Ue.
Ai fini dell’ammissibilità, nei confronti della società non dovranno sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione o tentativi di infiltrazione mafiosa e non dovrà essere stata pronunciata sentenza di condanna né di applicazione della sanzione su richiesta anche non passata in giudicato, e l’impresa non dovrà essere a conoscenza della pendenza di procedimenti a suo carico in relazione agli illeciti amministrativi commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Nei confronti degli amministratori, dei soci che detengono una partecipazione di controllo e del titolare effettivo non dovrà essere intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Gli amministratori o i direttori generali dell’impresa, inoltre, non dovranno essere stati sottoposti a misure di prevenzione, non dovranno aver riportato condanne, né destinatari di sentenze di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, passate in giudicato per delitti dolosi, commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
Il decreto in esame, in vigore dal 25 marzo 2021, chiarisce in dettaglio l’operatività – modalità e parametri di intervento – di questa disposizione, distinguendo gli interventi effettuati: