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Decreto Ucraina, conversione in legge

 

La norma estende a tutti i datori di lavoro privati, compresi i professionisti e gli studi professionali (quindi, non più solo alle imprese), la possibilità di cedere ai propri dipendenti a qualsiasi titolo (anche gratuito) buoni benzina o titoli analoghi, i quali, per l’anno 2022, nel limite di 200 euro per lavoratore, non sono imponibili ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Tuir.

 

Si anticipa al 31 gennaio 2020, ossia dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza, l’applicazione della disciplina che prevede la sospensione di adempimenti e versamenti in caso di malattia del professionista per Covid.

 

Il bonus (sia quello del 2020 che quello riferito al 2021) si possa utilizzare nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione. In altre parole, il mancato utilizzo immediato consente il riporto nei periodi d’imposta successivi.

 

Viene prevista la sospensione fino al 16 novembre 2022 per i gestori di teatri e sale da concerto dei versamenti fiscali dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

 

Viene stabilita la proroga a 60 giorni del termine (in luogo dell’ordinario termine di pagamento nei 30 giorni) per il pagamento degli avvisi bonari notificati fino al 31 agosto 2022.

 

Viene introdotto l’obbligo dal 2023 – ai fini del riconoscimento del Superbonus 110% e degli altri bonus edilizi contemplati dall’articolo 121, comma 2, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio) – di affidare i lavori di importo superiore a 516.000 euro ad imprese appaltatrici e subappaltatrici che risultino titolari della certificazione SOA, oppure, ma limitatamente al periodo 1° gennaio 2023-30 giugno 2023, almeno di un contratto sottoscritto per l’ottenimento del rilascio della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto. In quest’ultimo caso, ai fini della fruizione dei bonus edilizi, a decorrere dal 1° luglio 2023, le imprese devono avere l’attestazione di qualificazione SOA.

Tale stretta non si applica:

  • ai lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022;
  • ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa anteriore al 21 maggio 2022.

 

Inoltre, per i lavori avviati dopo il 27 maggio 2022, si subordina il riconoscimento di determinati benefici fiscali all’indicazione, nell’atto di affidamento degli interventi, che gli stessi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative. Viene specificato che tale condizione si applica alle opere di importo complessivamente superiore a 70.000 euro e che l’obbligo riguarda esclusivamente i lavori edili come definiti dall’allegato X al Dlgs 81/2008.

 

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